Liste elettorali, conflitto di interessi del segretario e ritardo non scusabile (TAR Sicilia n. 1296 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio per la presentazione delle liste elettorali è temperato dal principio del favor partecipationis, ma il ritardo è giustificabile solo se lieve, se i presentatori erano già all’interno della casa comunale allo scadere del termine e se la causa è eccezionale e imprevedibile, non imputabile agli interessati. La violazione dell’obbligo di astensione per conflitto di interessi ex art. 6-bis legge n. 241/1990 non incide sulla legittimità di atti vincolati di natura meramente certificativa, privi di attività valutativa. Nel giudizio elettorale la legittimazione passiva spetta anche alla Prefettura e al Ministero dell’Interno.

Il Fatto

I ricorrenti, candidati e delegati di una lista civica, hanno impugnato il verbale con cui la sottocommissione elettorale circondariale ha disposto la non ammissione della lista alle elezioni comunali. La presentazione era avvenuta alle ore 12:08, oltre il termine fissato alle ore 12:00 dell’ultimo giorno utile, come attestato dalla Polizia Municipale e dalla ricevuta del Segretario generale.

I ricorrenti hanno dedotto il conflitto di interessi del Segretario comunale, che avrebbe sporto denuncia nei confronti di uno di essi, e la scusabilità del ritardo, per il sovraffollamento dell’ufficio elettorale, il traffico veicolare e la presenza fisica del delegato all’interno del palazzo comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di estromissione del Ministero dell’Interno. L’art. 129, comma 3, cod. proc. amm. impone la notifica del ricorso anche alla Prefettura, sicché la legittimazione passiva non è esclusa dalla sola commissione elettorale.

Sul primo motivo, i giudici hanno richiamato l’art. 6-bis legge n. 241/1990 e l’art. 7 d.P.R. n. 62/2013, espressione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. La mancata astensione determina una illegittimità procedimentale che refluisce sull’atto finale, salvo che sia dimostrato che l’incompatibilità non abbia inciso sul contenuto del provvedimento.

Nel caso concreto, il Segretario comunale si è limitato a redigere un verbale che riporta circostanze oggettive non contestate. L’atto ha natura meramente certificativa e vincolata, privo di attività valutativa: la violazione dell’obbligo di astensione è quindi inidonea a inficiarne la legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite n. 33065 del 2025.

Sul secondo motivo, la Corte ha applicato il consolidato orientamento per cui il ritardo è scusabile solo al ricorrere cumulativo di tre condizioni: lievità del ritardo, presenza dei presentatori nella casa comunale allo scadere del termine e eccezionalità e imprevedibilità delle ragioni. Nella specie manca l’ultimo requisito, poiché la raccolta delle sottoscrizioni e l’autenticazione avrebbero dovuto essere acquisite in tempo utile. Il sovraffollamento degli uffici non integra forza maggiore, non essendo provato che, con i soli presentatori della lista, l’incombenza sarebbe stata espletata in tempo. Né la chiusura degli accessi alle ore 12:00 configura interruzione di pubblico servizio, trattandosi di profilo inammissibile perché estraneo alle censure.

Il ricorso è stato respinto. Nulla sulle spese nei rapporti con il Comune non costituito; condanna della parte ricorrente alla rifusione in favore del Ministero, liquidata in € 1.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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