Avviso orale legittimo anche in assenza di condanna per stupefacenti (TAR Sicilia n. 1289 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto destinatario dell’avviso orale non richiede prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti risultanze fattuali che inducano l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità. È pertanto legittimo adottare l’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame dell’autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali. L’arresto in flagranza per il possesso di un consistente quantitativo di stupefacente, unitamente alla ripetuta frequentazione di soggetti controindicati, integra il presupposto applicativo dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Le valutazioni compiute dall’autorità giudiziaria penale in sede cautelare concorrono a rafforzare il quadro indiziario.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sicilia l’avviso orale emesso dal Questore di Agrigento il 28.02.2024 e notificato il 06.03.2024, con cui è stato invitato a tenere una condotta conforme a legge. Il provvedimento si fondava sull’arresto in flagranza, avvenuto il 21.02.2024, per il possesso di 1.220 grammi di cocaina, nonché sulla frequentazione, riscontrata in più occasioni, di soggetti gravati da pregiudizi di polizia.

Con unico motivo il ricorrente ha dedotto l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che né i controlli con soggetti controindicati né l’arresto, non ancora sfociato in condanna, sarebbero idonei a fondare l’avviso. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla distinzione tra il piano penale e il piano della prevenzione. Il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede prove compiute della commissione di reati, quali quelle poste a base di una sentenza penale di condanna. Sono sufficienti risultanze fattuali che inducano l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni che legittimano l’applicazione delle misure di prevenzione.

Ne deriva che l’adozione dell’avviso orale è legittima anche prima che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili, e in assenza di contestazioni sottoposte all’autorità giudiziaria. Ciò che rileva è l’emergere di una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, riconducibile a una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Su questo punto il Collegio richiama un proprio precedente (Tar Palermo, IV, 1972/2024).

Nel caso concreto, il presupposto applicativo è ritenuto pacificamente integrato dal solo arresto in flagranza per il possesso di un consistente quantitativo di stupefacente, che testimonia, quanto meno in via indiziaria, la commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

La conclusione è rafforzata dalla ripetuta frequentazione del ricorrente con soggetti controindicati, sul punto confortata da altri precedenti (Tar Bari 476/2024; Tar Napoli 3083/2019; Tar Reggio Calabria 756/2016). Rileva, infine, la valutazione del G.I.P. in sede di adozione della misura cautelare, che ha ravvisato l’inserimento del ricorrente in una più ampia rete criminale dedita al traffico di stupefacenti.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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