Legittima l’ordinanza sindacale che estende la ZTL: natura generale e ampia discrezionalità (TAR Trentino-Alto Adige n. 17 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco estende il divieto di transito su un tratto di strada urbana, integrando la disciplina di una zona a traffico limitato già istituita con deliberazione della Giunta, costituisce atto integrativo ai sensi dell’art. 7, comma 9, cod. strada e rientra nella competenza dell’organo politico, non della dirigenza. Il provvedimento ha natura generale e regolamentare, rivolgendosi a una pluralità indifferenziata di destinatari, e per ciò stesso è svincolato dagli oneri motivazionali di cui all’art. 3, comma 2, l. n. 241/1990. Le scelte in materia di circolazione e di individuazione delle zone a traffico limitato sono connotate da ampia discrezionalità e non sono sindacabili nel merito, salvo vizi procedurali o manifesta irragionevolezza. La previsione di plurime esenzioni dal divieto dimostra l’avvenuto bilanciamento tra interessi privatistici di mobilità e interesse pubblico alla sicurezza della circolazione.

Il Fatto

Una società proprietaria di un immobile ospitante una struttura ricettiva impugna l’ordinanza con cui il Sindaco dispone il divieto di transito su un tratto di via Europa, estendendo la chiusura fino all’incrocio con via Bastioni. L’accesso carrabile all’area antistante l’albergo, storicamente utilizzata per le operazioni di check-in e check-out degli ospiti, risulta così precluso, salvo il rilascio di un numero limitato di permessi giornalieri.

La ricorrente deduce violazione del principio di legalità, incompetenza del Sindaco, travisamento dei fatti e sviamento, nonché violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e difetto di motivazione. Il Comune si costituisce e chiede la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso e assorbe l’eccezione di carenza di interesse. I primi due motivi, trattati congiuntamente, non meritano accoglimento: il parametro normativo è l’art. 7 cod. strada, puntualmente richiamato in calce all’ordinanza, che al comma 2 autorizza il Sindaco ad adottare i provvedimenti di cui all’art. 6, comma 4, lett. b), cod. strada.

Richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1661 del 2 aprile 2003 e la sentenza Cons. Stato n. 5191 del 2015, il Tribunale ricorda che le misure di maggiore impatto sull’intera collettività sono rimesse a un organo politico. L’ordinanza integra la ZTL istituita con delibera del 2013 e non è atto meramente esecutivo. La competenza del Sindaco si fonda sull’urgenza, desumibile dall’entrata in vigore sostanzialmente immediata.

Quanto al terzo motivo, il comunicato richiamato conferma che il provvedimento tutela l’intera cittadinanza, non i soli residenti del tratto chiuso, e integra la fase informativa prevista dall’ordinanza: nessun travisamento né sviamento.

I motivi quarto e quinto sono infondati: le numerose esenzioni dal divieto, tra cui taxi e noleggio con conducente utilizzabili dagli ospiti, escludono la sproporzione. Il Collegio reputa inconferente il precedente di Cons. Stato n. 5454 del 2018, relativo a un divieto di portata più gravosa.

Il sesto motivo è destituito di fondamento: l’ordinanza ha contenuto generale e, come chiarito da Cons. Stato n. 2033 del 2017 e n. 8256 del 2019, gli atti di pianificazione sono esclusi dall’obbligo motivazionale. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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