Tettoia trasformata in portico e diniego di sanatoria: potere vincolato e motivazione (TAR Toscana n. 122 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una struttura esterna come tettoia o come portico non dipende dalla nomenclatura usata negli elaborati progettuali, ma dalla conformazione morfotipologica e strutturale effettivamente assunta dal manufatto. Il diniego di accertamento di conformità ex art. 209 l.r.t. n. 65/2014 costituisce espressione di potere vincolato, sicché il suo sindacato investe i presupposti sostanziali e non la terminologia adottata dall’amministrazione. Nei confronti degli atti vincolati il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non opera, ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, quando l’amministrazione dimostri in giudizio l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo. La natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi, e quindi anche di sanatoria, esclude la necessità della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento. Il rigetto delle censure avverso il diniego comporta il rigetto di quelle proposte in via derivata contro la ordinanza di demolizione.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un fabbricato residenziale in Pietrasanta, avevano ottenuto nel 2002 l’autorizzazione a lavori di ristrutturazione che interessavano anche una tettoia esterna in appoggio a una parete perimetrale. In corso d’opera la struttura veniva modificata: la copertura era innalzata al livello di quella del fabbricato e i pilastri ricollocati, con creazione di un accesso sul prospetto laterale. Presentata istanza di accertamento di conformità, il Comune la respingeva ritenendo che i lavori avessero trasformato la tettoia in un portico, eccedente il limite del 25% della superficie chiusa fissato dalle n.t.a. di zona. I ricorrenti impugnavano il diniego e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura secondo cui l’amministrazione avrebbe desunto la trasformazione della tettoia in portico dalla sola terminologia impiegata dal tecnico negli elaborati progettuali. Il rilievo è irrilevante: la qualificazione non può fondarsi su elementi meramente lessicali e il provvedimento, espressione di attività vincolata, va scrutinato alla luce dei presupposti sostanziali, cioè della forma effettivamente assunta dalla struttura dopo i lavori non autorizzati.

Analogo esito ha la doglianza sul richiamo, nel diniego, a un articolo del regolamento edilizio non più vigente. Nelle parti che distinguono la tettoia in appoggio dal portico, il regolamento del 2014 e quello del 2017 hanno contenuto identico: entrambi escludono la riconduzione a portico della tettoia aderente al fabbricato che conservi i caratteri di struttura obiettivamente distinta sotto il profilo morfotipologico e strutturale. Il richiamo alla normativa previgente resta quindi privo di conseguenze.

Nel merito, il Collegio ritiene errato il presupposto della tesi ricorsuale secondo cui già il progetto autorizzato nel 2002 avrebbe realizzato un manufatto unitario. Le fotografie dello stato originario mostrano una copertura in lamiera aperta su tre lati e appoggiata al muro perimetrale; gli elaborati del 2002 non attestano alcuna integrazione strutturale, restando le coperture su livelli diversi, né funzionale, mancando un accesso che le collegasse. È solo con i lavori abusivi che la copertura della ex tettoia viene integralmente integrata con quella del fabbricato, perdendo autonomia morfologica e strutturale, mentre l’apertura di un accesso non previsto ne determina la correlazione funzionale all’immobile principale.

Corretta risulta quindi la qualificazione dell’intervento come trasformazione in portico, con conseguente contrasto con le n.t.a. che limitano la superficie dei porticati al 25% di quella chiusa. Restano assorbiti gli ulteriori rilievi del primo motivo: l’inquadramento nella ristrutturazione edilizia e la dedotta riduzione della superficie coperta sono irrilevanti rispetto al profilo ostativo, che attiene alla natura della struttura coprente e ai parametri urbanistici che ne delimitano l’estensione.

Il secondo motivo, relativo al difetto di motivazione, è respinto richiamando Consiglio di Stato sez. IV, 22/05/2023, n. 5046: nei casi di atti vincolati l’amministrazione può dare in giudizio la dimostrazione dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo, senza violazione del diritto di difesa, qui garantito dalla piena comprensione delle ragioni del diniego. Quanto all’omessa contestazione delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio richiama Consiglio di Stato sez. VI, 28/04/2023, n. 4278: la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi esclude gli apporti partecipativi e l’obbligo di preavviso. Il rigetto dei motivi principali travolge i motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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