Demansionamento e risarcimento: onere di allegare e provare il danno concreto (Cons. Stato n. 6623 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danni davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo dell’art. 2697, comma 1, cod. civ. opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Il ricorrente ha l’onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, compreso l’evento dannoso. La tecnica del ricorso per relationem, impostata sul rinvio a documenti esterni, contrasta con il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. La carenza allegatoria dell’atto introduttivo non è sanabile con memorie successive. Il richiamo all’art. 1226 cod. civ. presuppone dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e non esime dalla prova degli elementi utili alla quantificazione.

Il Fatto

L’appellante, ufficiale con grado di Generale di Brigata presso la Scuola di Formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, appartiene al ruolo ad esaurimento degli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, disciplinato dall’art. 25, comma 6, legge n. 395/1990, che riconosce le funzioni e gli obblighi dei dirigenti dell’amministrazione penitenziaria.

Davanti al TAR Lazio ha chiesto accertare l’illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita in demansionamento e dequalificazione professionale, con condanna al risarcimento. Ha lamentato di essere stato posto in stato di inattività dalla nomina a Colonnello nel 2009 sino al 2020, senza conferimento di mansioni dirigenziali. Il TAR ha respinto il ricorso e l’interessato ha proposto appello, dolendosi anche del fatto che il primo giudice avesse esaminato la vicenda sotto il profilo del mobbing, estraneo all’oggetto della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello sul rilievo assorbente della mancata allegazione e prova dei danni. A prescindere dalle critiche alla sentenza di primo grado, l’accoglimento della domanda risarcitoria risulta precluso dalla lacuna della prospettazione: né il ricorso introduttivo né l’atto di appello indicano quale pregiudizio concreto l’appellante avrebbe subito.

La Corte richiama la propria recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 4339 del 2025), secondo cui nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo opera integralmente. Il ricorso per relationem, che rinvia a documenti esterni per individuare gli elementi costitutivi della pretesa, viola il principio di specificità dei motivi e impedisce alla controparte di evincere dall’atto notificato i termini dell’azione. La carenza allegatoria non può essere sanata con successivi depositi, e analoga conclusione vale quando la determinazione del danno compaia solo in una memoria successiva.

Nel caso concreto l’appellante si è limitato a richiamare l’art. 1226 cod. civ. e precedenti asseritamente analoghi, con una tabella parametrata a una percentuale della retribuzione, senza specificare i pregiudizi effettivamente subiti. Il richiamo all’art. 1226 cod. civ. non soccorre: la liquidazione equitativa presuppone dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e l’impossibilità oggettiva di provarne l’ammontare, mentre la parte resta onerata di provare l’an e ogni elemento utile alla quantificazione, secondo il costante indirizzo (Cass. n. 20889/2016; Cass. n. 21527/2024).

Quanto al profilo patrimoniale, la retribuzione degli Ufficiali del disciolto Corpo è parametrata alle promozioni, che prescindono dagli incarichi ricoperti e conseguono automaticamente: deve quindi escludersi un pregiudizio alla progressione di carriera di natura economica. Quanto al danno non patrimoniale, il riconoscimento non opera in modo automatico e richiede la specifica allegazione di un pregiudizio oggettivamente accertabile, non meramente emotivo, con prova del nesso causale. L’appellante non ha indicato alcun pregiudizio concreto alla propria sfera personale o patrimoniale.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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