Lottizzazione abusiva e diniego di condono senza provvedimento ex art 30 (Cons. Stato n. 5076 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una lottizzazione abusiva che interessi le aree di sedime, il diniego di condono edilizio relativo alle singole unità immobiliari costituisce atto dovuto e a contenuto vincolato, non essendo consentita la sanatoria parziale dei manufatti. La volontà dell’amministrazione di reprimere la lottizzazione non richiede l’adozione di un formale provvedimento ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001: essa può desumersi dal contenuto sostanziale e dalla motivazione del diniego di sanatoria, purché emerga in modo chiaro e inequivocabile. Il mancato avvio del procedimento repressivo non pregiudica la legittimità del diniego, salvo che sia intervenuta una variante urbanistica che abbia sanato l’intero assetto lottizzatorio.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di distinte unità immobiliari edificate su un fondo nel territorio comunale. Per tali immobili erano state presentate più domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003. L’amministrazione comunale ha dapprima rigettato le istanze, poi ha avviato un nuovo procedimento, conclusosi con un definitivo diniego fondato sull’esistenza di una lottizzazione abusiva.

Gli interessati hanno impugnato gli atti davanti al TAR competente. Il giudice di primo grado, dopo due ordinanze istruttorie rimaste non adempiute, ha accolto il ricorso, ritenendo non provata la lottizzazione e carente la motivazione, nonché omessa l’istruttoria. Il Comune ha proposto appello, sostenendo la legittimità del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione centrale: se il diniego di condono fondato sulla lottizzazione abusiva richieda un formale provvedimento ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001. Il TAR aveva ritenuto necessaria una contestazione esplicita, in difetto della quale il diniego risultava viziato. Il Collegio ribalta l’impostazione.

La motivazione è conforme al quadro normativo, che individua i tratti della lottizzazione anche in assenza di indici formali e preclude la sanatoria delle singole unità edificate su aree abusivamente lottizzate. Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata, la sussistenza di una lottizzazione impone il diniego quale atto vincolato, rendendo non dirimenti le ulteriori censure su motivazione e iter procedimentale.

Il punto dirimente attiene alla forma dell’atto. La volontà amministrativa va desunta non dall’intestazione formale, ma dal contenuto sostanziale del dispositivo e della motivazione. La mancata adozione di un atto ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001 non impedisce che l’intento repressivo emerga in modo inequivocabile: il c.d. provvedimento implicito è legittimo quando il contenuto sostanziale è evidente. Nella specie il diniego di sanatoria ha chiaramente espresso la volontà di contrastare la lottizzazione.

Il Collegio richiama i precedenti Cons. Stato, sez. IV, n. 3381/2012 e Cons. Stato, sez. VI, n. 5607/2019, secondo cui l’accertata lottizzazione impedisce il condono delle singole unità, salvo variante urbanistica che abbia sanato l’intero assetto. Il TAR ha inoltre valorizzato in modo eccessivo la mancata risposta alle richieste istruttorie, che resta censurabile sul piano delle spese ma non legittima l’intervento abusivo. Non risulta leso il diritto di difesa dei ricorrenti.

L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione della complessità della fattispecie e del contegno non collaborativo dell’amministrazione nel corso dell’istruttoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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