Requisiti CCIAA e conformità DPI tra lex specialis e principio del risultato (TAR Puglia n. 1368 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare che richiede l’iscrizione nel registro CCIAA per attività "coerenti" con l’oggetto dell’appalto va interpretata nel senso di una verifica di mera compatibilità tra i due parametri, e non di esatta corrispondenza, dovendo l’operatore possedere una professionalità nel campo della fornitura. Ai sensi del Regolamento UE 2017/745, la qualifica di fabbricante spetta anche alla persona giuridica che commissiona la fabbricazione del dispositivo e lo commercializza con il proprio marchio, senza che la lex specialis imponga di essere produttori integrali dei beni offerti. La conformità dei DPI di III categoria è comprovata dalla dichiarazione CE e dalla procedura di valutazione eseguita dall’ente notificato; le censure sulla carenza dei moduli e sui valori AQL, allegate solo in memoria difensiva e smentite dai test di laboratorio accreditato, sono tardive e irricevibili. Il principio del risultato di cui al d.lgs. n. 36/2023 impedisce che la tutela della concorrenza trasmodi in pregiudizio per l’affidamento e la celere esecuzione del contratto.
Il Fatto
La ricorrente impugna la determinazione con cui l’ASL di Bari ha aggiudicato il lotto n. 1 di una procedura aperta per la fornitura annuale di guanti non chirurgici in nitrile monouso. Due soli operatori hanno partecipato: la ricorrente, seconda classificata, e la controinteressata, prima classificata.
A seguito dell’accesso agli atti, la ricorrente deduce che i guanti offerti dall’aggiudicataria non sarebbero conformi alle prescrizioni della lex specialis e che la controinteressata non possiederebbe i certificati necessari per l’immissione in commercio del dispositivo. Propone tre motivi: criticità della qualificazione di produttore-fabbricante, difformità delle caratteristiche tecniche dei guanti e inadeguatezza del valore AQL. Domanda in via gradata il risarcimento per equivalente. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’iscrizione CCIAA. Il disciplinare richiede l’iscrizione per attività "coerenti" con quelle oggetto di gara, e non coincidenti. Ne deriva, secondo il richiamato precedente Cons. St., sez. V, n. 529 del 2023, che la verifica attiene alla mera compatibilità tra i parametri e alla sussistenza di una professionalità nel settore della fornitura. La controinteressata opera effettivamente in tale settore.
Sulla qualifica di fabbricante, il TAR richiama l’art. 2, punto 30, Regolamento UE 2017/745, che individua il fabbricante in chi progetta, fa fabbricare o rimette a nuovo un dispositivo e lo commercializza a proprio nome o marchio. La definizione si attaglia all’attività dell’aggiudicataria, che commissiona la fabbricazione e commercializza con il proprio marchio. La lex specialis non imponeva di essere produttori integrali dei beni offerti.
Quanto ai moduli di certificazione, il Collegio rileva che la doglianza è stata introdotta solo in memoria difensiva e non nel ricorso: è pertanto tardiva e irricevibile. I moduli risultano comunque depositati in gara e la dichiarazione di conformità CE è stata emessa e firmata dal legale rappresentante, con riferimenti al fascicolo tecnico, ai test report e ai certificati validi.
Sul valore AQL, la scheda tecnica è certificata dall’ente notificato SATRA mediante esame del tipo. La controinteressata ha inoltre eseguito nuovi test presso un laboratorio indipendente accreditato, il cui rapporto ha confermato la rispondenza ai requisiti di sicurezza e un valore AQL pari a 0,40, inferiore alla soglia di 1,5 richiesta dal capitolato. La censura non è provata.
Sull’iscrizione nelle banche dati, i controlli dell’ASL confermano la registrazione nella banca dati ministeriale e in Eudamed. Le linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 2015 escludono differenze, ai fini degli acquisti, tra dispositivo registrato in BD e dispositivo iscritto nel RDM. Il Collegio chiude richiamando il principio del risultato e il precedente Cons. St., sez. III, n. 9812 del 2023: la concorrenza è funzionale al miglior risultato nell’affidare ed eseguire il contratto. Il ricorso è respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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