Omessa impugnazione dell’atto presupposto e inammissibilità del ricorso avverso l’atto applicativo (TAR Puglia n. 378 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto contro l’atto conseguenziale. L’inammissibilità è esclusa solo quando il ricorrente deduca vizi propri idonei a connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione. La illegittimità derivata non consente di aggirare il termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti regionali presupposti. Il ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già rivolte all’atto presupponente è pertanto inammissibile. La rinuncia al ricorso ritualmente notificata e non opposta determina l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorrente che l’ha presentata.

Il Fatto

Le società ricorrenti, titolari di laboratori privati di analisi cliniche operanti in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio sanitario regionale, hanno impugnato la delibera del Direttore generale dell’ASL di Taranto n. 1283 del 21.05.2024 e il successivo contratto del 17.06.2024. Gli atti riguardavano la ripartizione del fondo aziendale per l’anno 2024 relativo alla branca di patologia clinica, con applicazione dei criteri regionali, tra cui la soglia minima di prestazioni per la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Le ricorrenti contestavano la qualificazione di quella soglia come valore cogente anziché indicativo, lamentando la mancata considerazione delle diversità delle singole realtà regionali. La Regione Puglia e l’ASL di Taranto eccepivano l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l’infondatezza. Nel corso del giudizio una ricorrente ha rinunciato al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la posizione della società che ha dichiarato la rinuncia. L’atto è stato ritualmente notificato alle altre parti, che non hanno manifestato opposizione: il gravame è pertanto dichiarato estinto nei confronti della predetta società, con compensazione delle spese in ragione dell’intervenuta rinuncia prima della delibazione della controversia.

Nel merito il Tribunale rileva che gli atti impugnati costituiscono atti applicativi di ulteriori determinazioni regionali. Queste ultime, pur gravate con distinto ricorso, non risultano impugnate nel presente giudizio nel rispetto del termine decadenziale.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, richiamata nel testo: Cons. Stato, Sez. V, n. 1242/2016. In presenza di un rapporto di presupposizione, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso contro l’atto conseguenziale, ove non emerga la deduzione di vizi propri che possano connotare un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione.

Il Collegio applica il principio al caso concreto osservando che i motivi di gravame si risolvono sostanzialmente nella illegittimità derivata degli atti impugnati. Questi ultimi, per ammissione delle stesse ricorrenti, replicano fedelmente il contenuto dei provvedimenti adottati dal Dipartimento della salute della Regione Puglia, già impugnati con distinti gravami. In quei giudizi le odierne ricorrenti avrebbero potuto proporre motivi aggiunti, ove ritenuto necessario.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per le restanti società, con condanna di ciascuna al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna Amministrazione resistente, e compensazione per il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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