Lucernari su edificio storico e requisiti aeroilluminanti: il diniego è legittimo (Cons. Stato n. 4683 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di realizzare nuovi lucernari su un immobile edificato prima del 1975 e ricadente in zona A non può essere superato invocando l’adeguamento ai requisiti igienico-sanitari del d.m. 5 luglio 1975. L’art. 10, comma 2, d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ha natura interpretativa e portata retroattiva: i requisiti di altezza minima e igienico-sanitari non si considerano riferiti agli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale e ubicati in zona A o B. Ne deriva che le “reali esigenze funzionali” richieste dall’art. 76 del Regolamento edilizio vanno parametrate ai rapporti aeroilluminanti minimi dello stesso Regolamento, non a quelli statali, e che il lucernario resta soluzione eccezionale e residuale. L’autorizzazione paesaggistica non estende la deroga dell’art. 74, comma 3, del Regolamento edilizio agli immobili non notificati, restando autonomi i profili paesaggistici e quelli edilizi. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone la confutazione analitica delle osservazioni del privato.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile fiorentino chiedeva il permesso di costruire per realizzare due lucernari al servizio di due unità abitative poste al secondo piano, deducendo la scarsa illuminazione dei locali. L’immobile ricadeva in area vincolata ai sensi dell’art. 136 d.lgs. n. 42/2004; il sub-procedimento di autorizzazione paesaggistica si concludeva favorevolmente.

Il Comune comunicava il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando che i locali erano già legittimati come abitazione e rispettavano il rapporto aeroilluminante minimo, e quindi negava il titolo con provvedimento motivato sul contrasto con l’art. 76 del Regolamento edilizio. Il TAR Toscana respingeva il ricorso; il proprietario appellava deducendo vizi di istruttoria e motivazione, mancata riconvocazione della Commissione edilizia e errata interpretazione del rapporto tra Regolamento edilizio e normativa statale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge i primi motivi. Il preavviso di rigetto era stato comunicato e il provvedimento finale richiama e confuta le osservazioni endoprocedimentali. Richiamando il proprio indirizzo (Cons. Stato n. 9263 del 2024), la Sezione ribadisce che l’onere dell’art. 10-bis non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni private: è sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa. Il rigetto delle osservazioni, di carattere riepilogativo, non richiedeva particolare motivazione, mentre l’art. 76 imponeva la prova delle reali esigenze funzionali, onere non assolto.

Quanto alla Commissione edilizia, il parere era stato acquisito ex art. 7 del Regolamento edilizio e non sussisteva alcun obbligo di nuova convocazione: il rinnovo sarebbe stato possibile solo ove il responsabile del procedimento avesse ritenuto di approfondire aspetti non considerati, e comunque avrebbe comportato un ingiustificato aggravio procedimentale.

Il nucleo della decisione è l’interpretazione dell’art. 76 del Regolamento edilizio. Le “reali esigenze funzionali” sono definite dal quarto comma e riguardano l’esigenza di areare e illuminare i locali sottotetto destinati ad abitazione permanente. In assenza di rinvio al decreto ministeriale, i rapporti aeroilluminanti richiamati coincidono con quelli del Regolamento stesso: il lucernario è soluzione eccezionale e residuale, praticabile solo quando manchi il rapporto minimo, ancorché inferiore a quello statale.

La Corte conferma che l’art. 10, comma 2, d.l. n. 76/2020 ha natura interpretativa e quindi portata retroattiva, con applicazione al caso concreto. Poiché l’edificio è anteriore al 1975 e ricade in zona A, i locali non devono essere adeguati ai parametri igienico-sanitari statali e già soddisfano i minimi dell’art. 48 del Regolamento edilizio, che consente di ridurre la superficie finestrata fino a 1/12 della pavimentazione.

Infine, la deroga dell’art. 74, comma 3, del Regolamento edilizio riguarda i soli immobili notificati ex art. 10 d.lgs. n. 42/2004: la sua natura derogatoria non consente interpretazione estensiva, e l’avvenuta autorizzazione paesaggistica non assorbe la valutazione edilizia. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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