Valutazioni attitudinali nelle Forze armate e limiti del sindacato giurisdizionale (Cons. Stato n. 2572 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni tecniche in ordine ai requisiti attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di Polizia sono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti. Il giudizio di inidoneità attitudinale ha portata immediatamente lesiva e interrompe il percorso concorsuale, anche quando si colloca in fase endoprocedimentale. Il termine di decadenza per la sua impugnazione decorre dalla conoscenza formale degli elementi essenziali e della portata dispositiva dell’atto. La mancata notificazione non è di per sé causa di rimessione in termini per errore scusabile, istituto di stretta interpretazione. Un precedente giudizio positivo di idoneità psico-attitudinale, reso in altra selezione o in pregresse esperienze militari, non dimostra il possesso del requisito al momento delle nuove prove.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale. La Commissione per gli accertamenti attitudinali lo dichiarava inidoneo, con esclusione dalla procedura, per non compatibilità nelle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo. Il TAR Lazio, in sede cautelare, disponeva il riesame della documentazione attitudinale e lo svolgimento di nuovi colloqui. All’esito della riedizione del potere, la Commissione in diversa composizione confermava il giudizio negativo.
Il candidato impugnava il secondo verbale con motivi aggiunti e contestava anche la graduatoria finale. Il TAR dichiarava improcedibile il ricorso principale, irricevibili i motivi aggiunti perché depositati oltre il termine calcolato dal versamento del verbale in atti, e inammissibili le censure sulla graduatoria. Proponeva appello, dolendosi della ricostruzione processuale e riproponendo i motivi di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. La riedizione della valutazione attitudinale è stata compiuta con le stesse regole della precedente e si è cristallizzata in un verbale della stessa tipologia dell’atto già impugnato. L’appellante tenta in sede di appello di scinderlo in due momenti, dichiarativo e provvedimentale, per sottrarre il secondo all’onere di impugnativa. La tesi non regge: la notifica incide sull’efficacia dell’atto, non sulla sua esistenza, e nel caso concreto la riedizione è avvenuta in ottemperanza al decisum cautelare, con innesto diretto nel procedimento pendente.
Sul termine, il Collegio richiama l’art. 41, comma 2, c.p.a. e il principio secondo cui è sufficiente la conoscenza formale degli elementi essenziali e della portata dispositiva, con irrilevanza dell’ignoranza della motivazione e della documentazione istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459). La giurisprudenza esclude che il mero deposito in giudizio integri conoscenza, ma tale regola non vale quando il deposito sia ricollegabile alla scadenza di un adempimento processuale che impone l’accesso al fascicolo. Nel caso, erano stati imposti termini precisi con fissazione della nuova camera di consiglio, sicché le interlocuzioni assicuravano la cadenza conoscitiva.
Quanto alla rimessione in termini per errore scusabile, l’art. 37 c.p.a. è norma di stretta interpretazione, per evitare un vulnus alla parità delle parti sui termini perentori (Cons. Stato, sez. III, 20 febbraio 2024, n. 1691; sez. V, 26 aprile 2024, n. 3833). Non sussiste alcuna oggettiva incertezza normativa o giurisprudenziale. L’impedimento del difensore è sopravvenuto solo successivamente al deposito dell’adempimento, e il difetto di immediato gravame non trova giustificazione.
Nel merito, la Corte ribadisce che le valutazioni delle commissioni tecniche sui requisiti attitudinali non sono sindacabili, salvo abnormità o travisamento (Cons. Stato, sez. II, 6 febbraio 2025, n. 949; sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1463). La relazione psicologica conteneva elementi dubitativi, non un giudizio positivo. L’inidoneità attitudinale non presuppone una patologia conclamata. I criteri specifici non sono necessari ove il giudizio non sia meramente numerico. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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