Lungometraggi di finzione in animazione ammessi al contributo regionale (TAR Toscana n. 401 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le clausole di un bando di gara che individuano le categorie di progetti finanziabili e non precisano la tecnica realizzativa ammessa vanno interpretate, ove presentino margini di opinabilità, secondo il favor partecipationis, preferendo la lettura che consente la più ampia partecipazione dei concorrenti. La categoria dei lungometraggi di finzione comprende al proprio interno sia le opere realizzate con tecnica di animazione sia quelle realizzate in live action, poiché il bando, a differenza di quanto previsto per i cortometraggi, non opera alcuna limitazione della tecnica. È pertanto illegittima la revoca del contributo fondata su un’interpretazione restrittiva non testuale, che introduce una causa di esclusione non prevista dalla disciplina di gara.

Il Fatto

La Regione Toscana ha approvato, con deliberazione di Giunta e successivo decreto dirigenziale, un bando per la concessione di sovvenzioni a fondo perduto alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive. La società ricorrente ha presentato domanda per la categoria dei lungometraggi di finzione e, collocatasi utilmente in graduatoria, ha ottenuto un contributo di euro 228.260,87 per la realizzazione del proprio progetto.

Dopo l’assegnazione, l’amministrazione ha avviato il procedimento di revoca, rilevando che l’opera, qualificata dal nucleo di valutazione come prodotto di animazione, rientrerebbe tra i soli cortometraggi finanziabili in tale tecnica. La società ha impugnato il provvedimento di revoca e gli atti presupposti, articolando censure di violazione del bando, del favor partecipationis e di eccesso di potere. Il Tribunale, in sede cautelare, ha accolto l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per tardività. Il dato letterale dell’art. 3 del bando non reca una portata direttamente escludente: la lesività non discende dalle disposizioni in sé, ma dal modo in cui la commissione le ha interpretate in fase di gara. Le clausole non necessitavano dunque di impugnazione autonoma.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 3 del bando, che elenca le tipologie di progetti finanziabili. Per i cortometraggi di finzione il bando specifica espressamente che possono essere realizzati con tecnica di animazione e di live action; per i lungometraggi di finzione, invece, non indica alcuna tecnica. Da qui la lettura restrittiva dell’amministrazione, secondo cui l’animazione sarebbe confinata ai soli cortometraggi.

Il Tribunale muove dal glossario del bando, che definisce l’opera audiovisiva come realizzata mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, e distingue cortometraggio e lungometraggio solo sul piano della durata. Su questa base ritiene che la categoria dei lungometraggi di finzione costituisca una macro-categoria che raccoglie sia le opere in animazione sia quelle in live action, non essendo prevista alcuna limitazione della tecnica realizzativa.

Il Collegio richiama il principio di massima partecipazione e la giurisprudenza secondo cui l’interpretazione letterale è praticabile solo se le clausole sono di chiara e immediata lettura. Ove siano possibili più letture, il favor partecipationis impone di preferire quella che consente la più ampia partecipazione. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, 2 gennaio 2024, n. 48, sull’obbligo di formulare in maniera chiara e univoca le cause limitative della partecipazione, e TAR Piemonte, sez. III, 5 agosto 2024, n. 930, sulla scelta ermeneutica più ampia in presenza di margini di opinabilità.

Ne consegue l’illegittimità della revoca, fondata esclusivamente su una diversa interpretazione del bando che esclude i lungometraggi di finzione realizzati con animazione. Il Collegio rileva inoltre che l’opera risulta realizzata in parte anche con tecnica live action. Il ricorso è accolto e il decreto di revoca annullato, con condanna della Regione alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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