Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 414 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non risulta integralmente eseguito, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato secondo le modalità in esso previste. Il diritto alla carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 comprende l’accredito delle somme e gli interessi o la rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. La nomina del commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, con termine decorrente dalla richiesta della parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, con sentenza n. 62/2024 pubblicata il 14.02.2024, l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 16 luglio 2024, ed è stata notificata all’Amministrazione debitrice il 14 febbraio 2024, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997. Il Ministero ha corrisposto i soli compensi professionali. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in via preliminare la ritualità del ricorso e la competenza, essendo il titolo un provvedimento del giudice ordinario divenuto definitivo e non integralmente eseguito. Il thema decidendum si concentra sull’inottemperanza dell’Amministrazione rispetto all’obbligo di attribuzione del beneficio economico.

Nel merito, il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’integrale esecuzione della sentenza ottemperanda. Il pagamento dei soli compensi professionali non soddisfa l’obbligo principale, che consiste nel mettere a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attribuzione delle somme oltre interessi o rivalutazione, secondo le modalità del titolo esecutivo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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