Prelazione artistica non esercitata nei 180 giorni: potere consumato e ricorso improcedibile (TAR Toscana n. 402 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’esercizio della prelazione sui beni culturali decorre, nel caso di denuncia di trasferimento incompleta, dalla data di ricezione dell’integrazione richiesta dalla Amministrazione. Il decorso del termine di centottanta giorni previsto dall’art. 61, terzo comma, d.lgs. n. 42/2004, senza che la prelazione sia stata esercitata, determina la consumazione del potere amministrativo. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile. La declaratoria prescinde dall’accertamento della legittimità degli atti impugnati, ormai superati dal fatto estintivo del potere.

Il Fatto

Il ricorrente acquistava all’asta un dipinto sottoposto a vincolo culturale. La casa d’aste, su mandato dell’acquirente, comunicava mediante PEC alla Soprintendenza l’avvenuta vendita, indicando i dati dell’opera, il prezzo e i dati dell’acquirente, ma omettendo il nominativo del venditore.

La Soprintendenza contestava l’incompletezza della denuncia rispetto all’art. 59 d.lgs. n. 42/2004 e sospendeva i termini, richiedendo l’integrazione. Ottenuto il nome del venditore, comunicava l’intenzione di esercitare la prelazione con destinazione dell’opera presso i Musei Reali di Torino, computando il termine in centottanta giorni. Il ricorrente impugnava la nota e l’atto presupposto, deducendo la sufficienza delle indicazioni già fornite e l’irrilevanza dell’omissione.

La Motivazione della Corte

Il collegio non affronta nel merito le censure di violazione degli artt. 59, 61 e 62 d.lgs. n. 42/2004 e di eccesso di potere. Rileva invece un fatto sopravvenuto, idoneo a incidere sull’interesse alla decisione: dal 17.12.2020, data in cui la casa d’aste integrava la denuncia indicando il venditore, è decorso il termine di centottanta giorni senza che la prelazione fosse mai esercitata.

La conclusione vale in entrambe le prospettazioni delle parti. Il ricorrente aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo la proprietà piena del dipinto tanto rispetto al termine di sessanta giorni dell’art. 61, primo comma, quanto al termine più lungo invocato dall’Amministrazione. La difesa erariale aveva replicato eccependo la modifica della domanda e la contraddittorietà delle conclusioni.

Il Tribunale supera l’eccezione processuale sul piano degli effetti: anche assumendo come corretto il termine di centottanta giorni, il relativo decorso senza esercizio della prelazione ha determinato la consumazione del potere dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 61 d.lgs. n. 42/2004. Gli atti impugnati restano così privi di attuale capacità lesiva.

Da qui la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. La decisione non accerta la legittimità delle note della Soprintendenza, ma constata che il rapporto si è esaurito per il maturare del termine. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni controverse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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