Cessazione della materia del contendere e non contestazione nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 198 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti la cessazione della materia del contendere è ammessa anche in assenza di una disposizione espressa, in virtù del rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. alle disposizioni del codice di procedura civile. L’istituto presuppone la sopravvenienza di fatti che eliminano ogni ragione di contrasto tra le parti e la successiva carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., così che una pronuncia di merito non avrebbe alcuna utilità. Ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., i fatti allegati dalla parte costituita e non specificamente contestati assumono valore di prova: la mancata contestazione dei fatti dedotti dall’INPS vale quindi a dimostrare l’esatta liquidazione della prestazione pensionistica. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese in ragione della vicenda amministrativa illustrata dall’Istituto.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di figlia ed erede della dante causa, adiva la Corte dei conti per far accertare il diritto della madre alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare quale persona sola, il c.d. assegno di vedovanza, ex art. 2, comma 8, legge n. 153/1988, con decorrenza dal novembre 2017. La domanda amministrativa era stata inoltrata all’INPS il 27.10.2022; l’interessata era deceduta il 24.03.2023 senza che l’Istituto avesse emesso alcun provvedimento.
Costituendosi, l’INPS chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Esponeva che l’istruttoria era stata avviata il 22.02.2023 e che il 13.06.2023 l’Ufficio sanitario aveva confermato l’inabilità al proficuo lavoro dal 27.10.2017. La domanda di trattamento di famiglia era stata quindi accolta con un rateo insoluto di euro 3.439,15 fino al 31 marzo 2023. Poiché l’arretrato era stato calcolato dopo il decesso, l’Istituto aveva subordinato la corresponsione agli eredi a un’apposita istanza di ratei maturati e non riscossi, presentata dalla sola ricorrente il 23.01.2024 e accolta il 21.02.2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico fonda la decisione sulla documentazione versata in atti dall’INPS e su esigenze di economia processuale e celerità. Il richiamo è all’art. 115 cod. proc. civ.: il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Nel caso concreto, quanto affermato dall’INPS nella memoria di costituzione non ha formato oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente, assente all’udienza e non intervenuta per altra via. La mancata contestazione assume così valore di prova in ordine all’esatta liquidazione della richiesta prestazione pensionistica, documentata per tabulas dall’Istituto.
Il Collegio ritiene quindi soddisfatta la pretesa creditoria e dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Il percorso argomentativo affronta espressamente il problema dell’assenza di una norma espressa: l’istituto trova applicazione anche nel giudizio contabile grazie al rinvio dinamico dell’art. 7, comma 2, cod. giust. cont. alle disposizioni del codice di procedura civile, oltre che per elaborazione giurisprudenziale.
La Corte richiama un orientamento consolidato, proprio e della Cassazione: Sezione Terza Centrale d’Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania n. 12/2021, Sez. giur. Veneto n. 159/2018 e altre decisioni regionali, nonché Cass. civ. n. 1378/2012 e SS.UU. n. 1048/2000. Da tali pronunce si desume che la cessazione della materia del contendere è una modalità atipica di definizione della causa, che presuppone la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto e la carenza successiva dell’interesse ad agire, laddove una pronuncia di merito non avrebbe alcuna utilità per le parti.
Sulla regolazione delle spese il giudice ritiene equo compensarle integralmente. La ragione è nella vicenda amministrativa illustrata dall’INPS: l’arretrato spettante alla dante causa è stato calcolato successivamente al decesso, talché per corrisponderlo agli eredi occorreva l’apposita istanza presentata dalla ricorrente solo nel corso del giudizio, il 23.01.2024.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 7 c.p.c. – Competenza del giudice di pace
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove