Provvedimenti “a scelta” del magistrato e inidoneità dell’atto prodotto (Cons. Stato n. 2463 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il conferimento delle funzioni di legittimità, l’art. 77 della circolare n. 13778/2014 del C.S.M. e il bando pongono a carico del candidato l’onere di produrre, a pena di inammissibilità, cinque provvedimenti giudiziari di propria scelta. Tale produzione non è un adempimento meramente formale: gli atti devono possedere un’autonoma consistenza argomentativa, tale da consentire al Consiglio di apprezzare le attitudini del magistrato. L’atto che si risolva in una mera sintesi illustrativa delle conclusioni rassegnate in udienza non integra il requisito, perché non si distingue concettualmente dalle conclusioni stesse. Il principio di autoresponsabilità del concorrente esclude che il soccorso istruttorio possa sanare la scelta di un titolo inidoneo, non vertendosi in ipotesi di documentazione formalmente mancante.
Il Fatto
La ricorrente, magistrato con funzioni requirenti, partecipava all’interpello bandito dal C.S.M. per il trasferimento alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale. Il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21 febbraio 2024, non la inseriva nell’elenco dei trasferiti.
La ragione dell’esclusione risiedeva nell’inidoneità del quinto provvedimento prodotto tra i cinque “a scelta”: un atto di una sola pagina, recante brevi note sulla posizione di un imputato, allegato al verbale di udienza della Corte d’appello. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5912 del 24 marzo 2025, respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello la candidata, deducendo l’erronea applicazione dell’Allegato 2 al bando, l’eccesso di potere giurisdizionale del primo giudice, la sufficienza dell’atto prodotto e il difetto di motivazione della delibera.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e concentra la decisione su un rilievo che definisce sostanziale e non meramente formale: la non riconducibilità delle brevi note al novero degli atti che costituiscono espressione significativa delle funzioni esercitate. Il Collegio precisa che gli atti prodotti devono assumere, intrinsecamente, un’apprezzabile rilevanza almeno sul piano argomentativo, perché solo a questa condizione possono essere oggetto di valutazione da parte del C.S.M.
La Corte esclude che l’attinenza alle funzioni coincida con il semplice fatto che l’atto costituisca adempimento dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali. Non basta che il documento sia stato legittimamente posto in essere dal magistrato nel quadro delle norme processuali. Il documento in esame, osserva il Collegio, si risolve in poche righe di sintesi illustrativa delle conclusioni già rassegnate oralmente, sì da non potersi concettualmente distinguere dalle conclusioni stesse.
L’argomento difensivo secondo cui le note avrebbero approfondito un tema specifico è respinto perché prova troppo: conferma che l’atto aveva la funzione di illustrare le conclusioni orali e, dunque, era privo di quella autonomia contenutistica necessaria a veicolare un’attività requirente distinta dalla mera rassegnazione delle conclusioni. La Corte richiama l’art. 77, quinto comma, della circolare n. 13778/2014, che sanziona con l’inammissibilità la mancata presentazione dei provvedimenti, e la clausola corrispondente del bando.
Quanto al soccorso istruttorio, il Collegio ritiene che non possa operare. Il candidato sapeva e doveva sapere che la produzione, a pena di inammissibilità, di almeno cinque provvedimenti a propria scelta doveva garantire sul piano sostanziale la possibilità di valutare le attitudini. Consentire il recupero postumo avrebbe comportato una indebita restituzione in termini a scapito degli altri candidati e in violazione della par condicio. La questione della paternità dell’atto resta secondaria e non decisiva. Il difetto di motivazione è escluso, risultando le ragioni dell’esclusione esplicitate nella delibera e nei verbali presupposti.
Nota della Redazione
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