Revoca licenza scommesse per frequentazioni equivoche legittima (TAR Calabria n. 2011 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenza per l’esercizio delle scommesse e per l’installazione di apparecchi videoterminali, la revoca disposta dal Questore ai sensi dell’art. 38, commi 2 e 4, del D.L. n. 223/2006 e dell’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S. può fondarsi sulla sola non piena affidabilità soggettiva del titolare, desunta dalla assidua frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia. Non è necessaria alcuna condanna a carico del titolare né la prova di un inserimento illecito nella gestione. Il settore economico considerato presenta aspetti di tale delicatezza da imporre l’evitazione di ogni frequentazione equivoca, potenzialmente idonea a trasformarsi in infiltrazione della criminalità. Il bilanciamento con la libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. resta rispettato, restando al titolare consentito lo svolgimento di attività in altri ambiti economici.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Cosenza ha revocato la licenza per l’esercizio delle scommesse e per l’installazione e l’uso di apparecchi videoterminali. Il provvedimento si fonda su due elementi: la assidua frequentazione di un soggetto condannato per favoreggiamento personale, e l’essere stato individuato, in ore antimeridiane, a bordo di un’autovettura in compagnia di un individuo con precedenti di polizia per rapina.
Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, istruttoria lacunosa e sviamento del fine. L’Amministrazione resiste, richiamando l’ampia discrezionalità riconosciutale e la delicatezza degli interessi pubblici coinvolti. In sede cautelare la domanda di tutela interinale è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’apprezzamento già espresso in sede cautelare, non emergendo elementi sopravvenuti idonei a modificarne l’esito. Il ricorrente, dopo l’ordinanza, non ha depositato memorie, deduzioni integrative o documentazione ulteriore.
Il provvedimento del Questore poggia su una pluralità di elementi fattuali ricostruiti in un quadro complessivo di non piena affidabilità del titolare. Da un lato viene valorizzata la frequentazione assidua di un soggetto condannato, nell’anno 2011, per favoreggiamento personale, condotta ritenuta di particolare gravità per la tipologia del soggetto favorito. Dall’altro, assume natura di autonoma controindicazione l’essere stato il ricorrente individuato in compagnia di un soggetto noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.
Su tali presupposti le valutazioni amministrative non risultano affette da irragionevolezza. La parte resistente ha legittimamente apprezzato sia il consolidato rapporto di amicizia con chi aveva favorito la latitanza di un esponente della criminalità organizzata, sia l’esito del più recente controllo. Quest’ultimo aspetto non ha formato oggetto di specifiche contestazioni o chiarimenti in giudizio.
Le difese sul primo profilo — la concessione delle attenuanti generiche al soggetto frequentato e il superamento dei condizionamenti personali — non hanno rilevanza decisiva in senso contrario. Il settore economico considerato impone di evitare qualsiasi frequentazione equivoca, potenzialmente idonea a trasformarsi in infiltrazione della criminalità nell’ambito imprenditoriale. Parimenti, la mancata contestazione della ulteriore frequentazione può ragionevolmente fondare i dubbi dell’Amministrazione sulla idoneità soggettiva.
Il Collegio esclude che il quadro normativo risulti penalizzante rispetto all’art. 41 Cost., restando consentito al ricorrente lo svolgimento di attività in altri ambiti economici. Sussiste dunque il giusto bilanciamento tra esigenze di deterrenza e precauzione e libertà imprenditoriale. Il ricorso è respinto, con conferma della liquidazione già disposta per la fase cautelare e compensazione delle spese in ragione del quadro altamente precauzionale degli atti impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.