Revocazione per errore di fatto: irrilevante la rivalutazione dei documenti in atti (Cons. Stato n. 2467 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che legittima la revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale di un atto del giudizio, da cui derivi una decisione fondata su un falso presupposto fattuale. L’errore deve cadere su un punto non controverso, essere decisivo secondo un nesso di causalità logico-giuridica e risultare di immediata rilevabilità, senza indagini ermeneutiche. Resta estranea alla revocazione ogni censura che investa l’attività di interpretazione e di valutazione del materiale probatorio, delle domande e delle eccezioni. La revocazione non è un terzo grado di giudizio e non consente di riproporre tesi già esaminate e ritenute infondate.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha respinto l’appello avverso la pronuncia del TAR Campania che aveva annullato i titoli edilizi in sanatoria rilasciati dal Comune di Procida per un immobile ad uso abitativo. L’annullamento riguardava un permesso in sanatoria e la relativa autorizzazione paesaggistica, oltre a ogni ulteriore provvedimento autorizzativo.

Con un primo motivo i ricorrenti deducono che la sentenza avrebbe male percepito la documentazione in atti, in particolare una procura speciale allegata all’atto di compravendita del 1978, il preliminare di vendita del 1977 e un verbale di sequestro del 1998, dai quali emergerebbe l’esistenza del manufatto in epoca anteriore ai termini del condono. Con un secondo motivo lamentano l’omessa valutazione della documentazione sulla riclassificazione dell’area da parte dell’Autorità di Bacino, che avrebbe fatto venir meno il vincolo idrogeologico e l’interesse al ricorso originario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce in via preliminare i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, richiamando un orientamento consolidato. L’errore deve consistere in un’errata percezione materiale degli atti, deve riguardare un punto non controverso e deve essere stato determinante della decisione. Non è sufficiente, invece, prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali.

Su questa base il Collegio rileva che la sentenza impugnata non è incorsa in alcun fraintendimento: essa ha richiamato espressamente tutti i documenti indicati dai ricorrenti, per poi ritenerli non idonei a provare l’esistenza del fabbricato al momento dell’acquisto né la sua ultimazione entro i termini di legge. Il riferimento alla sola area scoperta nell’atto notarile e la constatazione dell’assenza dei documenti nel fascicolo di primo grado costituiscono valutazioni, non sviste percettive.

Il ragionamento sulla decisività è assorbente. Anche ammesso che il manufatto esistesse nel 1978 o nel 1983, la decisione non sarebbe mutata: il profilo su cui si fonda il rigetto è il completamento funzionale delle opere, cioè l’idoneità al nuovo uso abitativo alla data del 1° ottobre 1983, esclusa dalla mancanza di abitabilità e di collegamento fognario. La prova di tale ultimazione grava sul richiedente il condono e non è stata offerta.

Quanto alla richiesta di acquisizione documentale ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm., la Corte osserva che la sentenza ha dato atto dell’opposizione della controparte e ha ritenuto i documenti non indispensabili, proprio perché non incidenti sul profilo decisivo. Anche il secondo motivo è inammissibile: il regime del PSAI e il divieto di incremento del carico insediativo nelle aree a rischio elevato sono stati esaminati alla luce del principio tempus regit actum, con riferimento al momento di adozione dei titoli.

Le censure, in definitiva, contestano l’apprezzamento del materiale probatorio e non la percezione degli atti: la revocazione non può tramutarsi in un sindacato di terzo grado. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore del resistente e compensazione verso l’amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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