Magistratura onoraria, efficacia retroattiva della sentenza costituzionale e obbligo di riesame della nomina (TAR Lazio n. 16093 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma applicata in una procedura selettiva produce effetti sui rapporti non ancora esauriti, anche se sorti anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. La graduatoria di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice onorario di pace non costituisce atto immediatamente lesivo, perché colloca il candidato in una posizione di mera aspettativa, destinata a convertirsi in situazione giuridica tutelabile solo con la graduatoria degli idonei e con la successiva nomina. Il giudice amministrativo, accertata la pendenza del rapporto, annulla gli atti finali e impone all’amministrazione di rinnovare la valutazione dei titoli di preferenza secondo il parametro costituzionalmente conforme. È illegittima per difetto di motivazione la delibera che superi il parere di inidoneità espresso dalla Sezione autonoma senza accertare specificamente l’idoneità del candidato nel settore di effettiva assegnazione.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura per la nomina a giudice onorario di pace presso un ufficio del circondario di Potenza, collocandosi in seconda posizione nella graduatoria degli ammessi al tirocinio, con riserva, in quanto secondo classificato utilmente collocato. Svolgeva il periodo formativo e le prove finali. Nelle more della conclusione della procedura la Corte costituzionale, con la sentenza n. 213/2025, dichiarava illegittimo l’art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 116/2017 nella parte in cui prevede il limite massimo di dieci anni di anzianità.

Il CSM nominava il controinteressato con delibera dell’8.4.2026, superando il parere di inidoneità formulato dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, fondato sul rapporto negativo del magistrato collaboratore per il settore penale. Seguivano il decreto ministeriale di nomina e gli atti di assegnazione e immissione in servizio. Il ricorrente impugnava la delibera, gli atti presupposti e, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale e gli atti conseguenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di tardività opposta dal CSM e dal controinteressato. La delibera di ammissione al tirocinio non è atto lesivo: la disciplina del bando, letta secondo il principio di interpretazione strettamente letterale delle clausole concorsuali, qualifica i partecipanti come “aspiranti” fino alla formazione della graduatoria degli idonei. Solo questa, insieme alla designazione e alla nomina ministeriale, esaurisce il rapporto e rende attuale l’interesse a ricorrere.

La Corte ritiene che l’assetto delle fonti confermi la distinzione: l’art. 7 del d.lgs. n. 116/2017 e l’art. 8 del bando collocano il parere di idoneità e la proposta della graduatoria finale in una fase successiva e autonoma rispetto all’ammissione. Un’anticipata impugnazione della graduatoria iniziale, osserva il Collegio, sarebbe stata infondata, perché all’epoca la norma poi caducata era pienamente vigente.

Nel merito, il TAR richiama la giurisprudenza costituzionale e amministrativa sull’efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento: la norma illegittima è tamquam non fuisset, con il solo limite dei rapporti esauriti. Poiché la procedura era ancora pendente al momento della pubblicazione della sentenza n. 213/2025, la declaratoria è applicabile. Ne consegue l’obbligo per il CSM di rinnovare la valutazione dei titoli, riesaminando l’anzianità professionale senza il limite decennale, secondo quanto documentato dall’iscrizione all’albo del ricorrente.

Il Collegio accoglie anche la censura sul giudizio di idoneità del controinteressato. La delibera impugnata ha superato il parere negativo della Sezione autonoma valorizzando i giudizi positivi complessivi, ma non ha verificato l’idoneità specifica nel settore penale, che costituisce il campo di effettiva assegnazione del nominato. Le lacune rilevate dai formatori e confermate in sede di audizione restano irrisolte. La motivazione è quindi insufficiente e perplessa, e impone un riesame puntuale in sede di obbligo conformativo. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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