Ottemperanza alla Carta docenti: rifiuto dell’astreinte per iniquità organizzativa (TAR Sicilia n. 3421 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute, entro un termine perentorio. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la misura risulti manifestamente iniqua. Il ritardo nell’esecuzione imputabile all’ingente contenzioso e alla complessità organizzativa dell’amministrazione, di regola, non giustifica l’astreinte. Per il caso di perdurante inottemperanza va nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori.

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna del Ministero al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa per ogni violazione o ritardo successivo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito e ha depositato la determina dirigenziale con cui è stato disposto il pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 24 dicembre 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario del 27 maggio 2025. È decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda. Queste ultime, infatti, non costituivano oggetto del ricorso introduttivo e risultano distratte in favore del difensore, che non è parte del giudizio. Il termine assegnato è di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua. Il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è imputato all’ingente contenzioso generatosi sulla questione, anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria, e alla complessità organizzativa del Ministero. L’esecuzione delle sentenze sulla Carta docenti coinvolge più soggetti: gli uffici territoriali per il pagamento delle spese e gli uffici centrali per la predisposizione della carta e l’assegnazione delle risorse. Sul punto il Tribunale richiama il precedente TAR Veneto, sez. I, n. 1950 del 29 ottobre 2025.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio. Il commissario si insedia su richiesta della parte, corredata di dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e provvede entro 90 giorni. Egli deve curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto al compenso, il commissario non ne ha diritto, poiché si tratta di un dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015, richiamando sul punto i precedenti di TAR Calabria, TAR Campania, TAR Sicilia e TAR Sardegna. Le spese di lite del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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