Mancata notifica al controinteressato e inammissibilità del ricorso (TAR Toscana n. 1972 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso non notificato al controinteressato, allorché questi sia individuabile dal ricorrente senza necessità di ulteriori documenti o ricerche, in base alla rappresentazione dei fatti e alla situazione proprietaria già nota. L’intervento ad opponendum del controinteressato pretermesso, svolto oltre il termine utile per l’impugnazione e al solo fine di eccepire l’inammissibilità del gravame, non ha efficacia sanante dell’omessa notificazione, che non integra un’ipotesi di nullità. Non è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile, essendo le disposizioni sulla notifica ai controinteressati di chiara e univoca portata.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto la rimozione di opere eseguite previa CILA. L’intervento consisteva nella chiusura di una porta di collegamento tra due porzioni di un unico immobile a destinazione laboratorio artigianale, al fine di frazionarlo in due unità sui subalterni 501 e 502.
Secondo l’Amministrazione, una delle unità derivate sarebbe priva di servizio igienico, in violazione dei requisiti igienico-sanitari. La ricorrente deduce che le opere avrebbero interessato solo il subalterno di sua esclusiva proprietà, già dotato dei servizi, mentre l’altro sarebbe dell’ex coniuge. Il Comune non si è costituito; il controinteressato ha spiegato intervento ad opponendum, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto la tardività della memoria conclusionale della ricorrente, depositata oltre il termine dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Il termine di trenta giorni, computato a ritroso rispetto all’udienza, soggiace alla sospensione feriale, come affermato da Cons. Stato, sez. VII, n. 3236 del 2024.
Nel merito dell’eccezione, il giudice qualifica l’intervento come frazionamento: sotto il profilo urbanistico ed edilizio esso trasforma un bene materialmente e funzionalmente unico in due unità autonome, incidendo direttamente anche sulla porzione del controinteressato, rimasta priva del servizio igienico. Questi è dunque titolare di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento.
La qualità di controinteressato va riconosciuta anche al soggetto non nominato nel provvedimento ma agevolmente individuabile, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. V, n. 889 del 2025 e Cons. Stato, n. 8172 del 2024. La ricorrente conosceva la situazione proprietaria, descritta nello stesso ricorso, e aveva ricevuto per conoscenza l’esposto presentato dal controinteressato al Comune.
Trattandosi di omessa notificazione e non di nullità, l’intervento tardivo del pretermesso non ha efficacia sanante, come ribadito da Cons. Stato, sez. II, n. 1518 del 2026 e TAR Toscana, sez. I, n. 1700 del 2018. Non è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 7467 del 2024.
Il Collegio aggiunge, per completezza, che le censure di merito non sono fondate. La ricorrente era la legittima destinataria dell’ordinanza, quale proprietaria di una porzione, autrice della pratica edilizia e materiale esecutrice delle opere. L’ingiunzione non impone di intervenire su bene altrui, ma solo di ripristinare lo stato originario eliminando il tamponamento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.