Porto d’armi, frequentazioni controindicate e diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 203 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga alla regola generale di divieto di detenzione delle armi, riconosciuta soltanto a chi offra la completa e perfetta sicurezza circa il buon uso delle stesse. L’autorità di pubblica sicurezza esercita una valutazione ampiamente discrezionale, insindacabile nel merito salvi i profili di travisamento dei presupposti, irraggiungibilità e non adeguatezza allo scopo. Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia è legittimo in presenza di frequentazioni con soggetti gravati da procedimenti penali e di polizia, indipendentemente dalla formale incensuratezza dell’istante. Il potere di revoca o diniego non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari: è sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità nell’uso delle armi, non essendo necessario un concreto abuso. L’amministrazione può riconsiderare episodi già valutati in passato, ove li esamini unitamente ad ulteriori evenienze in un nuovo complessivo esame istruttorio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto fucile ad uso caccia, posseduta da circa venti anni. Il Questore aveva respinto l’istanza ravvisando la sua inaffidabilità nell’uso delle armi per le frequentazioni con soggetti controindicati, emerse in tre controlli nel corso dei quali era stato trovato in auto con persone gravate da precedenti penali e di polizia. La medesima autorità aveva poi respinto l’istanza di accesso alle informative sottese al provvedimento, invocando la sottrazione dei documenti ai sensi dell’art. 3 d.m. n. 415/1994.
Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di motivazione, insufficienza istruttoria, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, e contestando la valenza ostativa delle frequentazioni e la rilevanza dei documenti richiesti in accesso.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal quadro normativo del TULPS. L’art. 10 consente la revoca o sospensione delle autorizzazioni in caso di abuso; l’art. 11, comma 3, impone la revoca quando vengono a mancare le condizioni e la consente quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto il diniego; l’art. 43, comma 2, prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non provi la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Su questa base il TAR richiama la Corte costituzionale n. 440 del 1993 e la giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione dell’autorità è espressione di ampia discrezionalità, con prevalenza dell’interesse pubblico alla sicurezza su quello del privato.
Nel caso concreto nessuno dei profili di illegittimità è emerso. In occasione dei tre controlli il ricorrente era stato trovato con soggetti controindicati, taluni con precedenti per reati violenti e abuso di armi. Lo stesso ricorrente ha confermato il rapporto di amicizia e la non occasionalità della frequentazione con quasi tutti costoro, qualificandoli propri compagni di caccia.
Il TAR afferma che la frequentazione con persone gravate da procedimenti penali assume rilievo nella valutazione della affidabilità del richiedente, a prescindere dalla sua incensuratezza: secondo il Cons. Stato n. 7871 del 2022, è ragionevole evitare che soggetti pregiudicati frequentino chi porta armi, per il rischio che l’arma sia appresa e impropriamente utilizzata. Il potere di diniego ha natura cautelare e non sanzionatoria, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che comprovino la non affidabilità, senza necessità di un abuso accertato.
Quanto alla circostanza che uno degli episodi fosse già stato valutato in passato, il collegio osserva che l’amministrazione conserva la possibilità di riconsiderare il peso specifico dello stesso, unitamente ad ulteriori evenienze, in un nuovo esame complessivo dell’istruttoria.
Sulla domanda di accesso il TAR rileva che il ricorrente non ha dedotto alcun profilo di censura avverso il diniego. L’actio ad exhibendum, proposta insieme all’impugnativa principale e ad essa connessa, ha natura strumentale e il suo esame passa per il vaglio di pertinenza e rilevanza dei documenti rispetto al giudizio. Poiché il ricorrente non ha contestato né l’avvenimento dei controlli né i precedenti dei soggetti frequentati, limitandosi a discuterne la rilevanza, l’ostensione risulta inconferente. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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