Stazioni radio base: irrilevante la visibilità del traliccio ai fini paesistici (TAR Lombardia n. 437 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La visibilità di un traliccio per stazioni radio base non costituisce motivo idoneo a fondare un diniego di autorizzazione. Intesa come elemento ostativo, essa trasformerebbe intere porzioni di territorio in aree inedificabili per queste infrastrutture, operando come un divieto generalizzato. L’esame di impatto paesistico previsto dagli art. 35 e 39 del PTPR può estendersi alle stazioni radio base, ma resta un contributo istruttorio interno a una valutazione sitospecifica, senza funzione automaticamente escludente. La fissazione di limiti di altezza è illegittima se non sorretta dalla prova di opzioni tecnicamente ed economicamente equivalenti e incide sulla copertura di rete e sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. I Comuni possono individuare in negativo i siti sensibili, ma non introdurre limitazioni su aree generalizzate del territorio.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al SUAP della Comunità Montana l’autorizzazione a installare una stazione radio base in area classificata agricola, non sottoposta a vincolo paesistico. Il progetto prevedeva un traliccio di 30 metri con pennone di 6, per un’altezza complessiva di 36 metri, con 6 antenne e 3 parabole.

Il Comune esprimeva parere negativo in due occasioni, sulla base dell’analisi della Commissione per il Paesaggio, rilevando un impatto paesistico oltre la soglia di tolleranza e chiedendo la riduzione dell’altezza da 36 a 12 metri. La società non accettava la riduzione, osservando che avrebbe compromesso il rispetto dei limiti elettromagnetici verso le abitazioni vicine. Il SUAP concludeva negativamente la conferenza di servizi. Contro il diniego e gli atti presupposti veniva proposto ricorso, con domanda cautelare accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal quadro normativo di favore per le reti di telecomunicazioni, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 43, comma 4, del Dlgs. 259/2003. L’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni regolamenti per il corretto insediamento degli impianti, ma esclude una funzione regolatoria sulle singole installazioni. I regolamenti possono individuare in negativo i siti sensibili, non limitare l’installazione in aree generalizzate.

Quanto alla mappa delle localizzazioni, il TAR esclude che essa esprima un potere di imposizione unilaterale dei siti. Se qualificata come vincolante, dovrebbe essere disapplicata, perché equivalente a un divieto generalizzato. Incombe invece ai Comuni l’onere di dimostrare che l’installazione intercetta un sito sensibile o compromette altre opere di interesse pubblico; le proposte alternative devono essere puntuali e immediatamente praticabili. Le competenze comunali non possono ampliare le precauzioni sull’esposizione elettromagnetica, materia riservata allo Stato.

Sul versante paesistico, il Collegio ammette l’estensione dell’esame di impatto alle stazioni radio base, ma a condizione che i risultati non si traducano in un divieto generalizzato. I parametri della DGR n. 7/11045 del 2002 restano uno dei contributi istruttori, senza funzione automaticamente escludente.

Il punto centrale riguarda la visibilità. Il traliccio è visibile da grande distanza, anche da luoghi vincolati, ma ciò è irrilevante: la visibilità è caratteristica ineliminabile di queste infrastrutture e, se assunta a ostacolo, escluderebbe intere zone. Il problema non si risolve con limiti di altezza, che finirebbero per divenire soggettivi e trascurare le esigenze di copertura omogenea e di rispetto dei limiti elettromagnetici. Un sintomo di sproporzione emergerebbe solo provando che la progettazione si discosta dalle soluzioni tecniche normalmente usate: prova non fornita.

Il disturbo non dipende dalla visibilità, ma dalla percezione di un’immagine dissonante con il contesto. Soluzioni progettuali imitative o mimetizzate possono facilitare il superamento dell’esame, e l’amministrazione deve collaborare indicando le soluzioni estetiche più idonee. Nel caso concreto il Comune si è fermato alle obiezioni di visibilità e incongruenza, su una linea argomentativa non idonea a impedire la localizzazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti e accertamento del diritto a realizzare l’impianto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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