Ricorso respinto per mancata prova della cantierabilità dell’iniziativa (TAR Lazio n. 538 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’assegnazione di punteggi in una procedura di concessione di contributi pubblici, il ricorrente che contesti la valutazione di non cantierabilità della propria iniziativa è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, depositando la documentazione integrativa che assume essere stata illegittimamente disattesa dall’amministrazione. Quando tale documentazione proviene dallo stesso ricorrente ed era nella sua disponibilità, il mancato deposito integra onere probatorio non assolto e giustifica il rigetto del ricorso. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice amministrativo, poiché l’omissione non dipende da impossibilità o difficoltà di procurarsi i documenti, ma da una scelta consapevole della parte.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di concessione di un contributo per il miglioramento delle prestazioni delle imprese agricole, nell’ambito di una procedura indetta dalla Regione con bando pubblico. A seguito del preavviso di non ammissibilità, l’amministrazione ha dapprima riconosciuto un punteggio parziale, poi lo ha rivisto in aumento, mantenendo tuttavia la valutazione negativa sulla immediata cantierabilità delle opere strutturali relative a un impianto biogas, con una decurtazione di diciassette punti.
Il ricorrente ha quindi impugnato la determinazione dirigenziale che ha approvato i risultati della procedura, chiedendo l’annullamento nella parte relativa al punteggio e il conseguente ricollocamento in graduatoria. La Regione si è costituita resistendo. Con ordinanza la sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese che sarebbero state superate dal nuovo posizionamento, e l’adempimento è stato eseguito.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina la memoria regionale, con cui si è dedotto che, successivamente all’atto impugnato, una verifica avrebbe escluso la domanda per difetto del requisito di cui all’art. 7 del bando, avendo il ricorrente una domanda di sostegno in corso sulla medesima misura. Il Tribunale rileva che, ove tale circostanza fosse provata, il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Tuttavia la Regione non ha fornito alcuna documentazione né provato le circostanze affermate, sicché il ricorso resta procedibile.
Nel merito il ricorso è respinto. Il ricorrente assume di aver depositato, dopo il preavviso, osservazioni e documentazione a riprova del possesso del requisito di cui all’art. 8 del bando, e che la Regione avrebbe illegittimamente disatteso la richiesta di riconoscimento integrale dei punti oggetto della decurtazione originaria. Il Collegio rileva però che lo stesso ricorrente riferisce tre inoltri, dei quali risulta documentato solo l’invio di due, mentre non è stato depositato il primo inoltro né la documentazione trasmessa all’amministrazione.
Il Tribunale sottolinea che tutti gli atti non depositati provenivano dallo stesso ricorrente ed erano nella sua disponibilità. Essi sarebbero stati essenziali per provare, e verificare nel giudizio, la cantierabilità dell’iniziativa e l’illegittimità della decisione di segno opposto. In questa situazione il ricorrente non ha adempiuto all’onere probatorio su di lui gravante, il che giustifica il rigetto.
Quanto ai poteri istruttori del giudice amministrativo, il Collegio esclude che ne sussistano i presupposti: la documentazione era nella disponibilità del ricorrente e il mancato deposito non è imputabile a impossibilità o difficoltà di procurarla, ma a una scelta consapevole. Le spese di giudizio sono integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Nota della Redazione
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