Mandato d’arresto europeo: indizi e condizioni carcerarie nel vaglio della consegna (Cass. pen. Sez. VI n. 40225 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato d’arresto europeo a fini processuali, dopo l’abrogazione dei “gravi indizi di colpevolezza” ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la mancata indicazione di un compendio indiziario ovvero delle fonti di prova non costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna, nemmeno facoltativo. L’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 69/2005 esige soltanto la descrizione delle circostanze di commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato. Il motivo che denuncia il rischio di trattamenti inumani e degradanti nello Stato di emissione è proponibile per la prima volta in cassazione solo se le gravi situazioni sistemiche delle carceri costituiscono fatto notorio o sono state oggetto di recenti pronunce di legittimità; resta riservata alla Corte di appello ogni verifica sul punto.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti i presupposti per la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Pretura di Landshut ai fini dell’esercizio dell’azione penale. Il fatto contestato è una truffa: il ricorrente avrebbe noleggiato presso l’aeroporto di Monaco di Baviera un’automobile di valore elevato, concordandone la restituzione, senza però restituirla.

Avverso la sentenza della Corte di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione delle norme sull’identificazione dell’autore del reato e sulla necessità di richiedere informazioni integrative all’autorità emittente; l’omessa verifica delle condizioni delle carceri nello Stato di emissione, con riferimento a un rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Sezione ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’originaria formulazione della legge n. 69/2005 subordinava la consegna, in caso di mandato processuale, alla presenza di gravi indizi di colpevolezza, e secondo le Sezioni Unite n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, il giudice nazionale doveva limitarsi a verificare che il mandato fosse fondato su un compendio indiziario seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona richiesta, restando esclusa ogni valutazione sull’adeguatezza del materiale indiziario.

Con il d.lgs. n. 10/2021 il riferimento ai gravi indizi è stato espunto dall’art. 17, con la conseguenza che la loro mancata indicazione non giustifica il rifiuto della consegna, nemmeno facoltativo. L’art. 6, comma 1, lett. e) richiede solo la descrizione delle circostanze della commissione del reato, non delle fonti di prova. Nel caso concreto, le indicazioni contenute nel mandato risultano sufficientemente dettagliate, avendo l’autorità richiedente individuato il ricorrente come autore della truffa.

Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. La consegna era stata subordinata alla condizione che, dopo il processo, il ricorrente sia rinviato in Italia per scontare l’eventuale pena; il tema del trattamento carcerario si pone, dunque, solo per la fase cautelare. Il rischio di trattamenti inumani e degradanti è stato introdotto per la prima volta in sede di legittimità. Secondo la giurisprudenza richiamata, Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, il motivo è ammissibile solo se le gravi situazioni sistemiche delle carceri di un determinato Stato membro costituiscono fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce di legittimità.

In forza dell’art. 22 legge n. 69/2005, come modificato dal d.lgs. n. 10/2021, al consegnando non è consentito impugnare “anche per il merito” la decisione sulla consegna, restando le relative verifiche riservate alla Corte di appello. Ciò non ricorre per le carceri tedesche; il rapporto invocato dal ricorso attiene soltanto ai centri di espulsione della polizia e alle loro condizioni igieniche. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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