Truffa aggravata Inps per prelievi post mortem: silenzio e uso della carta (Cass. pen. Sez. II n. 40228 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di erogazioni previdenziali, la condotta di chi, dopo il decesso del pensionato, continui a prelevare le somme accreditate dall’Inps utilizzando la carta di prelievo intestata al defunto integra il delitto di truffa aggravata e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il silenzio serbato sulla causa di estinzione del trattamento non esaurisce la condotta: rileva anche il comportamento commissivo di esercizio fraudolento delle facoltà derivanti dalla disponibilità del rapporto, idoneo a influire causalmente sul mantenimento dell’errore dell’ente erogatore. Manca nell’art. 316-ter cod. pen. l’elemento dell’induzione in errore mediante artifici e raggiri, che connota invece la truffa. Il reato si consuma al momento dell’incasso delle somme indebitamente accreditate.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 15.05.2025, riformava parzialmente la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’imputato colpevole di truffa aggravata per aver commesso il fatto in danno di ente pubblico, rideterminando la pena previa esclusione del vincolo della continuazione. Con successiva ordinanza del 19.05.2025 il giudice disponeva la correzione dell’errore materiale del dispositivo, aggiungendo la formula di conferma nel resto.

Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, che la condotta accertata si sarebbe risolta in un mero silenzio sulla morte del beneficiario del trattamento pensionistico, con conseguente necessità di qualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen., ovvero, in subordine, dell’art. 646 cod. pen., con le relative conseguenze in punto di querela e prescrizione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo da una premessa processuale: la denuncia cumulativa e promiscua della violazione di legge e dei vizi di motivazione rende i motivi aspecifici, non potendo il giudice di legittimità rielaborare l’impugnazione per estrarre dal coacervo indifferenziato le censure meritevoli di scrutinio. Né è ammesso il motivo che deduca la violazione di norme costituzionali o della Convenzione EDU, proponibile solo a sostegno di una questione di legittimità costituzionale non sollevata.

Nel merito, il Collegio osserva che la condotta dell’imputato non si è esaurita nel silenzio sulla causa di estinzione dell’erogazione. I giudici di merito hanno valorizzato un comportamento attivo, consistito nell’utilizzo della carta di prelievo intestata al defunto, con la quale l’imputato ha reiteratamente prelevato le somme accreditate mensilmente dall’Inps sul libretto alimentato solo dalla pensione. Tali prelievi avvenivano in coincidenza con le date di accredito, secondo un contegno idoneo a influire causalmente sul mantenimento della difformità tra situazione reale e situazione conosciuta dall’ente erogatore.

La Corte non ignora l’orientamento che, in casi analoghi, ha ravvisato il delitto di appropriazione indebita, sull’assunto che non gravi sui congiunti alcun obbligo di comunicazione all’Inps del decesso, incombendo l’unico onere informativo, entro ventiquattro ore, all’Ufficio di Stato civile del Comune. Tale indirizzo, però, affronta il tema dell’antidoverosità della condotta rispetto agli artt. 646 e 316-ter cod. pen., non già la configurabilità della truffa, qui sostenuta da un comportamento commissivo ulteriore rispetto alla mera omissione informativa.

Esclusa la riqualificazione ai sensi dell’art. 316-ter cod. pen. per difetto dell’elemento dell’induzione in errore mediante artifici e raggiri, la Corte afferma che la truffa si consuma nel momento in cui l’autore incassa il denaro, con conseguente irrilevanza della tesi difensiva del post factum non punibile. Restano assorbite le censure su consumazione, prescrizione e querela, correlate a una diversa qualificazione giuridica.

Quanto agli ulteriori motivi, è corretta la declaratoria di inammissibilità della richiesta di pene sostitutive formulata da difensore privo di procura speciale: l’atto genericamente conferito per proporre appello non contiene alcuna determinazione dell’oggetto in relazione al consenso alla sostituzione, né a tal fine può valere la procura conferita per la richiesta di messa alla prova, istituto di natura e presupposti differenti. Manifestamente infondata è poi la censura sull’art. 598-bis, comma 4-ter, cod. proc. pen., operante in ipotesi diversa da quella in esame. Non consentiti, perché nuovi, i motivi su trattamento sanzionatorio e confisca. La correzione dell’errore materiale era infine legittima, non implicando alcuna modifica essenziale dell’atto né valutazioni di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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