Ordinanza di demolizione edilizia legittima anche senza individuazione dell’area da acquisire (TAR Puglia n. 314 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata individuazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’area da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza non determina l’illegittimità del provvedimento, potendo tale individuazione avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza. L’ingiunzione demolitoria è sufficientemente motivata quando contiene la descrizione specifica delle opere contestate e l’individuazione delle norme violate, potendo richiamare per relationem il rapporto di sopralluogo della polizia municipale. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto, e l’interesse pubblico alla repressione dell’abuso è in re ipsa, non richiedendo una motivazione particolare in ragione del tempo trascorso.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Puglia l’ordinanza n. 29 del 21.04.2023, notificata l’11.05.2023, con cui il Responsabile del Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune di Cutrofiano ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un’abitazione e di una recinzione, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 37 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha conseguito, in data 25.09.2024, il permesso di costruire in sanatoria limitatamente alla recinzione. All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile improcedibilità parziale del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso con riferimento all’ordine di demolizione della recinzione, per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stato rilasciato nelle more il titolo edilizio in sanatoria. Per il resto ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

Sono state disattese le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. Le contestazioni istruttorie, oltre che generiche, risultano smentite dall’esito del sopralluogo effettuato dal Comando della Polizia municipale il 31.03.2023, il cui rapporto è richiamato per relationem nell’ordinanza. L’ingiunzione è stata considerata sufficientemente motivata, contenendo la descrizione specifica delle opere e l’individuazione delle norme violate.

Quanto all’omessa individuazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale, il Collegio ha escluso che tale mancanza abbia attitudine a invalidare l’ordinanza, richiamando il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 563 del 2023, n. 111 del 2023, n. 4563 del 2023, TAR Napoli n. 6844 del 2021). L’individuazione può avvenire con il successivo atto di accertamento dell’inottemperanza.

Il residuo motivo concernente la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è stato respinto richiamando l’indirizzo secondo cui non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di un illecito permanente. Il Collegio ha ribadito, sulla scorta dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, che l’illecito edilizio ha carattere permanente e che l’interesse pubblico alla repressione è in re ipsa, senza necessità di motivazione particolare per il tempo trascorso tra abuso e ingiunzione. Le restanti censure sono state giudicate generiche e indimostrate. Le spese non sono state liquidate per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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