Mantenimento annuale delle strutture balneari e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 1420 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita ex lege i titolari di concessioni demaniali marittime a mantenere installati i manufatti amovibili per l’intero anno, anche nel periodo di sospensione stagionale, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive. L’esercizio di tale facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione, diversamente la norma risultando priva di contenuto dispositivo. La clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore riguarda solo i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali sia intervenuta acquiescenza. La sospensione cautelare dell’ingiunzione allo smontaggio impedisce che la stessa produca l’effetto inibitorio previsto dalla disposizione.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno stabilimento balneare in area demaniale in forza di concessione demaniale marittima e di permesso di costruire, quest’ultimo recante una clausola di stagionalità delle strutture. Il Comune di Gallipoli, con ordinanza dirigenziale, ha ingiunto la rimozione delle strutture balneari nel termine di venti giorni, facendo leva proprio su quella clausola.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Puglia. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato. All’udienza pubblica il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo nelle more entrata in vigore la disciplina che consente il mantenimento annuale delle strutture.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla novella legislativa che ha inserito il comma 3-bis nell’art. 3 della legge n. 118/2022. La norma consente ai titolari di concessioni demaniali per attività turistico-ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili anche durante il periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo concessorio e ferma la corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive.
Il Tribunale ritiene che la ratio della disposizione sia quella di autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture fino all’esito delle gare, anche quando l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. La facoltà, inoltre, prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso dell’amministrazione: diversamente opinando, la norma si limiterebbe a confermare un potere già attribuito agli enti, restando priva di reale contenuto dispositivo.
Quanto alla clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore, il Collegio ne delimita la portata ai soli provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Una lettura diversa creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione e coloro che, in identica situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da analogo provvedimento repressivo per ragioni occasionali.
Nella specie l’ingiunzione comunale era stata sospesa dal TAR con ordinanza cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Il provvedimento, pertanto, non può aver prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo del comma 3-bis. La ricorrente deve quindi ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, ciò che giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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