Ottemperanza al decreto di equa riparazione: termine e commissario ad acta (TAR Puglia n. 122 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ex legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione. Il commissario ad acta, ove nominato per l’inerzia, non ha diritto a compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto reso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso dei ricorrenti e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno, di € 1.200,00 a titolo di equa riparazione, oltre spese liquidate in € 600,00 per compensi e € 55,00 per spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto impugnato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto.
Il TAR verifica poi il rispetto dei presupposti dell’ottemperanza. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, le eventuali azioni giudiziarie esperite, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta.
Ricorre anche il presupposto del comma 7 della medesima disposizione: sono trascorsi sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito. Ne consegue l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate se e nella misura in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, anche mediante emissione di ordinativo in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e nomina, per il caso di inerzia, commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Esclude il compenso specifico in forza dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, richiamando il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Segue la condanna alle spese, liquidate in € 300,00 per compensi, oltre oneri, e al rimborso delle spese vive per la notificazione, le copie conformi e la certificazione del passaggio in giudicato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, in linea con l’orientamento del Cons. Stato n. 3484 del 2021 e del Cons. Stato n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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