Manufatti leggeri e precarietà: rileva l’uso, non il materiale (Cons. Stato n. 4792 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, comprese le case mobili, integra intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, salvo che sia diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee. Il carattere precario dell’opera non si desume dal tipo di materiale impiegato né dalla tecnica costruttiva, ma dalla destinazione d’uso: se l’installazione risponde a esigenze stabili e permanenti, la precarietà va esclusa e occorre il previo permesso di costruire. In difetto di titolo, l’ordine di rimozione impartito dall’Amministrazione è doveroso e legittimo.

Il Fatto

Il Comune di San Benigno Canavese ha ingiunto all’appellante la rimozione di una casa mobile di metri 10,70 x 3,10, di un manufatto prefabbricato adibito a magazzino di metri 6,15 x 2,50 e di una recinzione con rete metallica e siepe. L’interessata ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Piemonte, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere. Il Tribunale, con sentenza breve, ha respinto il ricorso.

Propone quindi appello, censurando il difetto di rappresentanza del Comune e il difetto di istruttoria sulla natura dei manufatti, che a suo avviso sarebbero leggeri e destinati a esigenze precarie, dunque non bisognevoli di titolo edilizio. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe lo ius postulandi del difensore dell’ente. Il Collegio lo ritiene infondato: in atti figura una procura con cui il sindaco ha delegato congiuntamente e disgiuntamente i difensori a rappresentare il Comune nel giudizio di primo grado, con conferimento di ogni più ampio potere di legge. L’atto reca l’indicazione della firma digitale del sindaco. Sono dunque soddisfatte le condizioni per il valido conferimento della delega.

Il nucleo della decisione riguarda la qualificazione delle opere. Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, che riconduce agli interventi di nuova costruzione le trasformazioni edilizie e urbanistiche del territorio non ricomprese nelle categorie precedenti; la lett. e.5) include espressamente l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture quali roulotte, camper e case mobili, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, salvo che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Da questa previsione discende che l’installazione è consentita senza titolo solo quando non determini una trasformazione irreversibile o permanente del territorio. Se invece l’installazione stabile di mezzi teoricamente mobili produce una trasformazione stabile, occorre il permesso di costruire.

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato, ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 2597 del 28.03.2025: la precarietà va valutata avendo riguardo all’uso cui l’opera è destinata, non ai materiali o alla tecnica costruttiva. Per godere dell’esenzione dal titolo, il manufatto deve essere intrinsecamente destinato a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con sollecita possibilità di eliminazione.

Applicando tali criteri, il Collegio rileva le dimensioni ragguardevoli delle opere e, soprattutto, la loro destinazione ad assicurare un’esigenza abitativa che permane tuttora. Sotto il profilo strutturale e funzionale, dunque, i manufatti presentano carattere di tendenziale perpetuità e non di precarietà. Di qui la necessità del titolo edilizio, nella specie insussistente, e la legittimità, anzi la doverosità dell’ordine di rimozione. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *