Manufatto in legno oltre i 180 giorni (Cons. Stato n. 4582 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il carattere precario di un manufatto, ai fini dell’esonero dal permesso di costruire, si valuta secondo un criterio funzionale e non strutturale: rileva la destinazione dell’opera a soddisfare esigenze stabili e permanenti, non la natura dei materiali o la tecnica costruttiva. La stagionalità dell’utilizzo non equivale a precarietà, poiché l’uso annualmente ricorrente non esclude la destinazione a esigenze non contingenti. Il manufatto stabilmente infisso al suolo e destinato a funzioni durevoli integra nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), punto 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e richiede il titolo edilizio. L’illegittimità edilizia dell’opera esclude a priori qualsiasi legittimo affidamento alla sua conservazione, che il tempo non può legittimare. La legittimità dell’ordine di demolizione giustifica la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico che ne presupponga i titoli.

Il Fatto

Il comune aveva autorizzato in via sperimentale un posteggio mercatale su una piazzola lungo una strada provinciale. L’odierno appellante otteneva dalla provincia la concessione di occupazione di suolo pubblico e vi avviava un’attività di preparazione e vendita di prodotti alimentari; nel 2018 chiedeva un parere preventivo per una struttura in legno removibile, ottenendo parere favorevole all’installazione temporanea per 180 giorni. Seguiva una CIL per manufatto temporaneo, mentre la concessione veniva annualmente rinnovata.

Dichiarata conclusa la sperimentazione mercatale, il comune invitava l’appellante a rimuovere la struttura oltre i 180 giorni e ne ordinava la demolizione; la provincia dichiarava quindi la decadenza dalla concessione con riduzione in pristino. Il TAR, riuniti i tre ricorsi, li respingeva nel merito e ne dichiarava uno improcedibile per carenza di interesse. L’appellante impugnava la sentenza con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e ritiene assorbite le eccezioni in rito. Sul primo motivo, l’appellante sosteneva che la temporaneità fosse requisito per l’edilizia libera e che il suo superamento non trasformasse automaticamente il manufatto in nuova costruzione, trattandosi di un dehors amovibile di 45 mq a corredo di attività preesistente. La Corte ritiene invece che dalle fotografie in atti emerga un’opera stabilmente infissa al suolo e destinata a restare in sito a tempo indeterminato.

Il discrimine tra manufatto precario e non precario è di tipo funzionale, non strutturale: se le opere soddisfano esigenze stabili e permanenti, la natura precaria va esclusa a prescindere dai materiali e dalla tecnica costruttiva (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4595 del 2024; Cons. Stato, Sez. VI, n. 150 del 2018). La precarietà non va confusa con la stagionalità, poiché l’utilizzo annualmente ricorrente non esclude la destinazione a esigenze permanenti (Cons. Stato, Sez. II, n. 6768 del 2020). Il punto di emersione normativo è l’art. 3, comma 1, lett. e), punto 5, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Nel caso concreto il manufatto è integralmente chiuso, ancorato a terra e destinato a funzioni durevoli, essendo mantenuto ben oltre i 180 giorni: è quindi non precario sotto il profilo sia funzionale sia strutturale. Su questa base la Corte respinge il primo motivo.

Il secondo motivo, incentrato sull’affidamento ingenerato dal parere del 2018 e dalle rinnovate concessioni, è infondato: l’illegittimità edilizia dell’opera esclude a priori qualsiasi affidamento tutelabile, non potendosi conservare una situazione di fatto abusiva che il tempo non può legittimare (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1476 del 2026). Il terzo motivo cade perché la decadenza dalla concessione si fonda anche sull’autonomo presupposto dell’ordine di demolizione, che rende irrilevante l’eventuale annullamento della delibera di cessazione della sperimentazione. Il quarto motivo è infine respinto per l’assenza di collegamento logico e giuridico tra le asserite indagini penali e la regolarità edilizia del manufatto. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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