Risarcimento per mancata aggiudicazione tra lucro cessante e danno curricolare (Cons. Stato n. 4589 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, il danno risarcibile da lucro cessante si identifica con l’interesse positivo e ricomprende sia il mancato profitto ricavabile dall’esecuzione del contratto, sia il danno curricolare, cioè il pregiudizio all’arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale. L’esecuzione di un appalto pubblico costituisce di per sé un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità dell’impresa di competere e la chance di aggiudicarsi futuri appalti. Il concorrente che agisce per il risarcimento deve provare l’an e il quantum del danno; tale onere può essere assolto mediante una relazione di stima dettagliata e non contestata. Il riconoscimento integrale del mancato utile presuppone la prova dell’impossibilità di destinare i fattori produttivi ad altre commesse; in difetto, la liquidazione equitativa resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Il danno curricolare può essere liquidato su base presuntiva, ma in misura contenuta.
Il Fatto
Una cooperativa sociale partecipava alla gara indetta da un comune per l’affidamento del servizio di gestione del micronido comunale, classificandosi al secondo posto. Dall’esame della documentazione di gara emergeva che la commissione aveva applicato una formula per il punteggio dell’offerta economica diversa da quella indicata nel disciplinare, invertendo numeratore e denominatore. Secondo la ricorrente, con la formula corretta essa sarebbe risultata aggiudicataria.
Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 555 del 2025, annullava l’aggiudicazione e riconosceva il diritto al risarcimento, liquidando il mancato utile nella misura del 50% del preteso e il danno curricolare nel 10% del mancato utile, per un totale di euro 9.255,63. Il comune proponeva appello, chiedendo la riduzione del risarcimento a euro 1.626,75 per lucro cessante e l’esclusione del danno curricolare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, assorbendo l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato. Nel merito, la censura del comune non coglie nel segno: la cooperativa ha assolto l’onere probatorio mediante una relazione di stima dettagliata, mai contestata in primo grado e asseverata, dalla quale emerge la capacità di sostenere un costo orario ridotto nel rispetto dei trattamenti salariali minimi del CCNL di categoria.
La Corte osserva che l’offerta economica rappresenta la somma per la quale l’impresa era disposta a eseguire il servizio, non la mera sommatoria dei costi sostenuti. L’interesse alla partecipazione alle gare si fonda sulla presunzione di ricavarne un utile corrispondente allo sforzo impiegato. Sarebbe irragionevole destinare per sette mesi i fattori produttivi a un servizio con un utile di soli euro 1.625,75.
Quanto al danno curricolare, il Consiglio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 2 del 2017, secondo cui il lucro cessante comprende sia il mancato profitto sia il pregiudizio al curriculum e all’immagine professionale. L’esecuzione di un appalto accresce la capacità di competere sul mercato. Il TAR ha correttamente liquidato il mancato utile nella misura del 50%, in via equitativa, per difetto di prova sull’impossibilità di destinare i fattori produttivi ad altre commesse.
La Corte condivide la concreta liquidazione del danno curricolare nella somma di soli 440,74 euro, pari al 5% del mancato utile liquidato. L’appello è pertanto infondato e la sentenza confermata, con integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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