Margin squeeze e strategia escludente nel recapito degli invii multipli (Cons. Stato n. 725 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di una fattispecie di abuso di posizione dominante con finalità escludente non procede per frammenti: la singola condotta può essere lecita, ma assume rilievo illecito se inserita in una strategia unitaria di compressione dei margini dei concorrenti. Integra margin squeeze, vietato dall’art. 102 TFUE, la condotta dell’impresa verticalmente integrata che vende ai concorrenti l’input essenziale per completare la propria offerta a un prezzo superiore e con qualità tecnica inferiore rispetto a quello praticato ai clienti finali per il servizio migliore.

Il Fatto

Con provvedimento n. 26900 del 13 dicembre 2017, l’Autorità antitrust ha accertato che la società ricorrente, fornitrice per legge del servizio universale, aveva posto in essere, almeno dal 24 settembre 2014, condotte di abuso di posizione dominante nel mercato finale del recapito degli invii multipli di corrispondenza ordinaria. L’Autorità ha ravvisato due condotte unificate da un’unica strategia: l’offerta ai clienti finali di servizi con tracciatura a condizioni non replicabili dai concorrenti e l’applicazione di sconti e vincoli di esclusiva o sui volumi. Da qui un ordine di cessazione e una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre ventitré milioni di euro.

Il TAR Lazio, Sezione Prima, ha respinto il ricorso con sentenza n. 13477 del 30 agosto 2023. La società ha proposto appello, deducendo l’errata definizione del mercato sotto il profilo merceologico e geografico, la non replicabilità delle offerte, il contrasto con la regolazione di settore e la mancata applicazione dell’esimente del servizio di interesse economico generale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame e chiarisce in via preliminare che il fenomeno della e-substitution non incide sugli elementi costitutivi dell’illecito. La contrazione quantitativa del mercato non ridimensiona la posizione di preminenza dell’operatore, che resta indiscutibile anche secondo la delibera dell’Autorità di settore.

Quanto al rapporto tra regolazione e tutela della concorrenza, le due azioni sono complementari: la prima fissa “a monte” gli assetti di mercato, la seconda interviene “a valle” sulle condotte concrete. Le considerazioni dell’Autorità di settore sulla replicabilità soltanto parziale della rete nella fase di recapito non contraddicono l’accertamento antitrust.

Sul perfezionamento della fattispecie, la Corte ricostruisce la condotta come margin squeeze: l’operatore verticalmente integrato ha offerto ai concorrenti il servizio intermedio meno qualitativo, privo di tracciatura, a prezzi più elevati di quelli praticati ai clienti finali per il servizio superiore, rendendo non replicabili le offerte di questi ultimi. L’input venduto ai rivali costituisce per essi un servizio indispensabile nelle aree non coperte dalle rispettive reti, donde l’irrilevanza dell’autonomia imprenditoriale rivendicata sul solo listino retail: ciò che rileva è la strategia escludente considerata unitariamente.

La definizione del mercato regge alla censura: Posta massiva e Posta time costituiscono prodotti differenziati verticalmente ma sostituibili per la grande clientela business, sicché una sostituibilità unilaterale è sufficiente a ricondurli al medesimo mercato merceologico, non emergendo dai fatti un significativo differenziale di prezzo compensativo della qualità. Il mercato geografico ha dimensione nazionale, in ragione della localizzazione diffusa della domanda e degli effetti della strategia.

Nessuna esimente discende dall’art. 106, par. 2, TFUE: la deroga opera solo se la non applicazione delle regole di concorrenza sia condizione imprescindibile per la missione affidata, e la tesi contraria resta una petizione di principio priva di supporto probatorio. Non sussistono perciò i presupposti del rinvio pregiudiziale, non essendo la questione rilevante e imponendosi comunque l’interpretazione con evidenza tale da non lasciare dubbi. La sanzione, inferiore al massimo edittale, è congrua rispetto a gravità e durata dell’infrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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