Riconoscimento titolo estero pluriclasse: obbligo di esame sostanziale (TAR Lazio n. 15071 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento della qualificazione professionale conseguita all’estero, opposto per una seconda classe di concorso, è illegittimo quando si fonda sulla sola ritenuta impossibilità, in linea di principio, di riconoscere più classi di concorso in ossequio al principio di parità di trattamento. L’Amministrazione è tenuta a svolgere un esame in concreto delle competenze attestate dai titoli prodotti, anche in relazione alla ulteriore classe richiesta, e a osservare le garanzie del contraddittorio procedimentale previste dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. La c.d. discriminazione alla rovescia non può essere invocata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto dell’Unione. Il diniego deve pertanto essere annullato, con rinnovazione della valutazione da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Ministero il riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, in relazione alle classi di concorso A18 e A19. Con decreto ministeriale l’istanza è stata accolta per la sola classe A18 e rigettata per la classe A19 Filosofia e Storia.

Il diniego si fonda sulla considerazione che, in ossequio al principio di parità di trattamento e all’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, sarebbe possibile riconoscere le qualifiche conseguite in altro Paese unicamente per una classe di concorso. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del criterio formale e l’omesso esame comparativo del percorso formativo svolto all’estero.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delibà congiuntamente i motivi, in quanto connessi, e li ritiene fondati sotto tre profili: la mancata osservanza delle regole del contraddittorio procedimentale, la mancata comparazione del percorso estero con quello italiano e l’illegittimità del rigetto motivato sulla sola impossibilità di accogliere un’istanza pluriclasse.

Il punto centrale è il metodo seguito dall’Amministrazione. A fronte di una domanda avanzata per più classi, il Ministero si è pronunciato per la classe A19 con valore assorbente, trincerandosi dietro una motivazione di tipo formale: la ritenuta impossibilità, in linea di principio, di riconoscere il medesimo titolo formativo per più classi. In tal modo ha omesso un esame in concreto delle competenze.

Il Collegio richiama la mutata giurisprudenza della Sezione (TAR Lazio, Sez. III bis, sent. 16 gennaio 2026, n. 894) e il principio secondo cui, anche quando scrutina una domanda pluriclasse, il Ministero deve osservare le forme previste dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. La c.d. discriminazione alla rovescia va risolta rimuovendo gli ostacoli che il diritto interno pone alle situazioni soggettive domestiche, non invocata per giustificare restrizioni all’applicazione del diritto dell’Unione (Cons. Stato n. 168 del 3 gennaio 2025; TAR Lazio, Sez. III bis, sent. 19 novembre 2025, n. 20657).

Il diniego impugnato si pone in contrasto con tale orientamento, fondandosi su una posizione di pregiudiziale chiusura. Dal provvedimento non emerge alcun approfondimento sostanziale sulle competenze e abilitazioni ottenute. Sussiste quindi il dovere dell’Amministrazione di esaminare le competenze attestate dai titoli prodotti anche in relazione alla ulteriore classe, verificando se il percorso formativo e professionalizzante risponda ai requisiti della disciplina nazionale, previa verifica della perdurante sussistenza dell’interesse alla luce dell’acquisizione nelle more ottenuta.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego nella parte relativa alla classe A19 e rinnovazione della pronuncia da parte dell’Amministrazione secondo i principi esposti. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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