Giudice onorario: nessuna equiparazione al magistrato professionale (TAR Sicilia n. 1545 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’identità delle funzioni giurisdizionali svolte dal giudice onorario e dal magistrato professionale non comporta alcuna equiparazione tra le due categorie. Il confronto va condotto sul piano dei requisiti soggettivi di accesso: solo per la magistratura professionale è richiesto il superamento di una prova concorsuale selettiva, scelta organizzativa espressione dei principi fondamentali dell’ordinamento. Il rapporto che lega il giudice onorario all’amministrazione della giustizia si fonda sul solo servizio prestato, conferito mediante munus publicum per nomina individuale, ed è compatibile con l’esercizio di altre attività professionali. L’assoggettamento ai doveri, alle responsabilità e ai controlli propri dei magistrati ordinari costituisce estensione meramente funzionale, funzionale a garantire imparzialità e indipendenza, e non trasforma il servizio onorario in rapporto di impiego. Il differente trattamento giuridico ed economico risponde a esigenze oggettive e trasparenti ed è compatibile con il diritto dell’Unione europea.

Il Fatto

La ricorrente, in servizio quale VPO presso una Procura della Repubblica, agiva in giudizio per l’accertamento dell’illegittima cessazione automatica ope legis delle funzioni giurisdizionali al compimento del 68° anno di età. Chiedeva inoltre l’accertamento dello status di pubblico dipendente equiparato alle condizioni di lavoro del magistrato ordinario dal 1° gennaio 1995 fino al raggiungimento del 70° anno, con condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale.

Si costituiva il Ministero intimato, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR adito in favore del TAR del Lazio e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Il Consiglio superiore della magistratura non si costituiva. La causa giungeva alla decisione all’esito dell’udienza del 31 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale, distinguendo le due domande. Quanto alla cessazione dalle funzioni di VPO, la controversia rientra nell’ambito dell’art. 135, comma 1, lett. a), c.p.a., con conseguente competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. La questione attiene infatti allo status del magistrato onorario e incide sulla prosecuzione o cessazione dell’incarico delineata dalla delibera del CSM.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la competenza del TAR Lazio sussiste anche quando la delibera del CSM non sia recepita in un formale D.P.R. e anche quando il ricorso, proposto nelle forme dell’azione di accertamento, miri in sostanza a sollecitare una determinazione favorevole dell’organo di autogoverno (Cons. Stato, sez. VII, n. 1736 del 2022). Nel caso di specie i presupposti della prosecuzione invocata sono circoscritti dall’attività provvedimentale del CSM.

Quanto invece all’accertamento dello status di pubblico dipendente, il Collegio conferma il proprio orientamento (TAR Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 277 del 2024) e ritiene sussistente la propria competenza, poiché l’oggetto della domanda non è l’impugnazione di un provvedimento adottato previa deliberazione del CSM, ma l’accertamento di diritti nell’ambito del pubblico impiego, secondo il canone generale del foro del pubblico dipendente.

Nel merito la domanda è infondata. L’identità delle funzioni non comporta equiparazione tra le categorie: il confronto va svolto sui requisiti soggettivi di accesso, e solo per la magistratura professionale è richiesto il superamento di una prova comparativa (Cass. civ., Sez. Un., n. 14649 del 2017). L’art. 97 Cost. impone l’accesso per concorso ai pubblici impieghi, mentre analoga clausola non è prevista dall’art. 106 Cost. per la magistratura onoraria.

Il rapporto del giudice onorario si fonda sul solo servizio, tramite munus publicum per nomina individuale, con connaturata compatibilità di altre attività professionali. I doveri assimilati costituiscono estensione funzionale a garanzia di imparzialità e indipendenza, non rapporto di impiego. La Corte richiama infine Cons. Stato, sez. VII, n. 6291 del 2023, che ha escluso la contrarietà al diritto dell’Unione del differente trattamento, e rigetta la domanda, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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