Prescrizione diritto specializzandi decorre dalla legge 370 del 1999 (Cass. civ. Sez. III n. 30159 del 15.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno per la tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso dei medici ammessi ai corsi di specializzazione, si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370. L’art. 11 della legge n. 370 del 1999, riconoscendo la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ha reso definitivo l’inadempimento soggettivo residuo, così cristallizzando la lesione. Deve pertanto qualificarsi illecito istantaneo e non permanente, con la conseguenza che non si applicano i principi di equivalenza ed effettività della tutela giurisdizionale invocati in senso contrario.

Il Fatto

Numerosi medici specializzati, iscritti ai corsi di specializzazione con iscrizione anteriore al 1991, hanno convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata attuazione delle direttive europee in tema di adeguata retribuzione per la frequenza dei corsi.

Il giudizio di primo grado si era concluso con il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato quella decisione. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, cui le amministrazioni hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono il dies a quo della prescrizione. I ricorrenti sostengono che il termine non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999, per l’incompletezza degli atti normativi di recepimento, e che la condotta omissiva dello Stato integri un illecito permanente, con decorrenza dalla cessazione dell’obbligo di recepimento.

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rilevando che la decisione impugnata è conforme a un indirizzo consolidato da oltre un decennio. Il principio richiamato è che, a seguito della tardiva trasposizione realizzata con il d.lgs. n. 257 del 1991, è rimasta inalterata l’inadempienza dello Stato verso i soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata solo parzialmente colmata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.

Da quel momento gli aventi diritto esclusi dall’art. 11 hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento: ciò configura un illecito istantaneo, non permanente. La Corte esclude la violazione dei principi di equivalenza ed effettività, osservando che la prescrizione non richiede iniziative giurisdizionali, ben potendo essere interrotta in via stragiudiziale, e che l’eventuale incertezza sulla giurisdizione poteva essere rimediata con il regolamento di giurisdizione.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ribadisce che obbligato è lo Stato in persona della Presidenza del Consiglio, costituendo mera irregolarità sanabile l’evocazione di un diverso organo statuale. Nessun rilievo assume la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non configurandosi la relativa istanza come autonoma domanda ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., né risultando incertezze interpretative che ne impongano l’accoglimento.

Gli ultimi motivi, sul governo delle spese, sono parimenti inammissibili: la compensazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e la quantificazione sfugge al sindacato di legittimità quando resta nel range tabellare. La Corte dichiara infine il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per il carattere largamente consolidato della giurisprudenza sulla questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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