Il giudicato paesaggistico prevale sulla sanatoria urbanistica comunale (C.G.A.R.S. n. 252 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo formatosi sul rigetto dell’istanza di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 è opponibile anche all’avente causa del ricorrente soccombente, ai sensi dell’art. 2909 cod. civ., nei limiti del dedotto e del deducibile. Esso non impedisce la presentazione di una nuova istanza, ma preclude un esito diverso in assenza di elementi di novità idonei a distinguerla. La sanatoria urbanistica rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 costituisce mera qualificazione giuridica delle opere sul piano urbanistico e non fatto nuovo idoneo a superare l’accertamento sulla compatibilità paesaggistica. Il diniego che richiama il precedente provvedimento definitivo è atto meramente confermativo, rispetto al quale difetta l’interesse ad agire.
Il Fatto
Nel 2006 il dante causa dell’appellante chiedeva alla Soprintendenza di Agrigento l’accertamento della compatibilità paesaggistica di un fabbricato. L’istanza veniva rigettata con nota del 20 settembre 2006, che ordinava la rimessione in pristino per difformità dal nulla osta del 1988 e per aumento di volumetria e superficie. Il ricorso avverso quel diniego era respinto dal TAR Sicilia con sentenza passata in giudicato.
Divenuta proprietaria dell’immobile, l’appellante otteneva dal Comune il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e presentava una nuova istanza paesaggistica. La Soprintendenza la rigettava richiamando la nota del 2006; il ricorso gerarchico era dichiarato inammissibile perché diretto avverso atto meramente confermativo. Il TAR Sicilia dichiarava inammissibile il ricorso per ne bis in idem e carenza di interesse. Propone appello la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. L’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 consente l’accertamento della compatibilità solo per lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. Il giudicato formatosi sul diniego del 2006 aveva già escluso tali presupposti, accertando la variazione delle altezze degli interpiani e il conseguente aumento di volumetria.
Il Collegio richiama l’art. 2909 cod. civ. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 2920 del 2005, n. 2888 del 2015, n. 5627 del 2019 e n. 3641 del 2020: il giudicato fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa, coprendo il dedotto e il deducibile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi. L’effetto preclusivo opera sul piano sostanziale e procedimentale: non vieta la nuova istanza, ma ne condiziona l’esito.
Il quid novi addotto dall’appellante è il permesso di costruire in sanatoria comunale. La Corte lo ritiene insufficiente: si tratta di una diversa qualificazione urbanistica delle opere, che non incide sull’accertamento paesaggistico. L’istanza era inoltre preordinata a sollecitare l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, rispetto al quale non sussiste alcun obbligo di provvedere, data la discrezionalità dell’autotutela.
Il diniego impugnato è quindi atto meramente confermativo, con conseguente carenza di interesse ad agire. L’effetto preclusivo del giudicato poteva essere superato solo da un mutamento strutturale del manufatto, non da una differente valutazione urbanistica delle originarie fattezze. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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