Quietanza liberatoria e rimborso oneri accessori nell’estinzione anticipata della cessione del quinto (ABF Collegio di Palermo n. 1724 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente su modulo predisposto dall’intermediario non ha efficacia di rinuncia o di transazione se non contiene la determinazione quantitativa e causale dell’oggetto dell’abdicazione, l’esatta identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni e una volontà espressa in termini non equivoci di estinguere la pretesa. Il requisito della determinatezza può essere soddisfatto per relationem solo se la quietanza segue un reclamo che dettagli le somme pretese. Ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, come interpretato dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE e confermato dalla Corte cost. n. 263/2022, il diritto alla riduzione del costo totale del credito comprende anche i costi up front e si applica ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel febbraio 2018, rimborsabile in settantadue rate mensili, con pagamento anticipato integrale delle spese connesse al credito. Nel 2020, in corrispondenza della trentesima mensilità, ha estinto anticipatamente il finanziamento versando il capitale residuo. Lamenta che il conteggio estintivo non abbia correttamente retrocesso i ratei non maturati delle commissioni per il finanziatore e della commissione per la rete distributiva.

Chiede quindi l’accertamento del credito con interessi legali, la restituzione delle rate asseritamente versate in eccedenza dopo l’estinzione e la refusione delle spese di assistenza professionale. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità e l’infondatezza, richiamando una quietanza liberatoria di natura transattiva sottoscritta in occasione dell’estinzione, con cui la parte avrebbe rinunciato a ogni ulteriore pretesa.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare e richiama i principi del Collegio di Coordinamento ABF (decisioni n. 8827/17 e n. 4580/25). Perché una dichiarazione del cliente valga come rinuncia a diritti disponibili occorrono elementi univoci di volontà abdicativa consapevole: determinazione quantitativa e causale dell’oggetto, identificazione della res litigiosa e delle reciproche concessioni, volontà espressa non equivoca. Il modulo standardizzato, privo di tali riferimenti, vale come mera attestazione di ricezione di una somma.

Nel caso concreto il documento non indica a quali voci di costo o importi il cliente intendesse rinunciare e non chiarisce a quali voci sia imputabile il rimborso erogato. Manca dunque la prova di una consapevole volontà transattiva su diritti determinati: alla quietanza non è riconosciuta efficacia preclusiva della domanda restitutoria.

Nel merito, il Collegio affronta la questione dell’applicabilità ai contratti anteriori al 25 luglio 2021 dei principi di rimborsabilità di tutti i costi, inclusi quelli up front. L’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, aveva distinto per data di stipula, richiamando per i contratti antecedenti le disposizioni secondarie della Banca d’Italia limitative ai soli costi recurring. La Corte cost. n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo il comma 2 di tale articolo nella parte in cui richiamava le norme secondarie di trasparenza e vigilanza.

Il Collegio richiama quindi il Collegio di Coordinamento n. 26525/19 e riconosce anche per i contratti anteriori il diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo dei costi istantanei. La successiva modifica dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, che fa salvo il diritto UE come interpretato dalla Corte di Giustizia, conferma la lettura conforme a Lexitor.

Quanto alla quantificazione, le commissioni di distribuzione e la quota non ripetibile delle commissioni per l’intermediario hanno natura up front e si rimborsano con la curva degli interessi; la quota ripetibile segue il criterio contrattuale e il piano di ammortamento. Il Collegio determina un ulteriore credito di € 499,15 per le commissioni al finanziatore e di € 398,63 per quelle alla rete distributiva; dedotti i rimborsi già eseguiti (€ 338,67), residuano € 559,11. È invece respinta, per genericità e difetto di prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate dopo l’estinzione. Respinta anche la richiesta di spese di assistenza: l’intermediario ha riscontrato tempestivamente il reclamo, la materia è di orientamento consolidato e manca la prova dell’effettivo esborso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 125-sexies TUB

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