Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1290 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., e può essere eseguito mediante azione di ottemperanza. Accertato il mancato adempimento e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al provvedimento nel termine assegnato e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La nomina del commissario, assicurando la rapida eliminazione dell’inadempienza, rende non necessaria la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il ricorrente propone azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ragusa, rimasto inadempiuto. Chiede inoltre la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Consorzio di bonifica intimato non si costituisce in giudizio. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare dell’ammissibilità. Tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., rientra anche il decreto ingiuntivo non impugnato nei termini di legge. Il Tribunale richiama sul punto un proprio precedente conforme.

Nel merito, l’azione è fondata. La mancata costituzione del Consorzio e il suo silenzio rendono provato l’assunto del ricorrente circa il mancato adempimento; il Collegio richiama il principio sulla prova del fatto non specificamente contestato.

La documentazione di causa dimostra che il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato ritualmente notificato al Consorzio, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Osservate le formalità procedurali e accertato il difetto di esatto adempimento, il ricorso va accolto.

Il Tribunale ordina al Consorzio di adottare gli atti necessari all’esecuzione nel termine di sessanta giorni, precisando che non spettano al ricorrente spese e diritti per attività esecutive civilistiche o atti di precetto, non necessari per la rituale proposizione del gravame. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Dirigente del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega.

La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece disattesa: la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine concessa all’amministrazione rende superflua la condanna pecatoria, essendo già apprestato un rimedio di rapida eliminazione dell’inerzia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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