Compensi ai dipendenti non avvocati nel processo tributario fuori dai limiti dell’art. 23 d.lgs. 75/2017 (Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 18 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli importi necessari alla liquidazione dei compensi ai dirigenti o dipendenti che hanno assistito l’ente locale nel processo tributario, derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio, non sono assoggettati ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Si tratta infatti di risorse etero-finanziate, previamente acquisite e ritualmente riscosse. Tali risorse devono essere gestite sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo. Resta ferma la necessità di una stretta correlazione tra le somme recuperate a titolo di spese di giudizio e il soggetto che ha assistito l’ente nel medesimo contenzioso.

Il Fatto

L’ANCI ha chiesto alla Corte dei conti un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, su tre profili relativi ai compensi spettanti ai dipendenti comunali non avvocati che assistono l’ente nei processi tributari. Il primo riguarda la necessità del previo recupero delle somme e dell’adozione di uno specifico regolamento; il secondo concerne l’assoggettamento degli importi ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; il terzo riguarda la riconoscibilità di un incentivo in caso di sentenza con spese compensate.

La questione è stata deferita alla Sezione delle Autonomie con ordinanza del Presidente, data la particolare rilevanza e i differenti orientamenti espressi dalle Sezioni regionali di controllo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda che l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce all’ente locale la capacità di stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi o il titolare dell’ufficio, senza necessità di procura. L’art. 15, comma 2-sexies del medesimo decreto prevede che, nella liquidazione delle spese a favore dell’ente assistito da propri funzionari, si applichino le disposizioni sul compenso degli avvocati con la riduzione del venti per cento. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel riconoscere tali spese, quali rimborso per la sottrazione di attività lavorativa dei funzionari.

La Sezione ripercorre il proprio orientamento. Le Sezioni riunite hanno ritenuto di stretta interpretazione il limite posto dall’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, escludendo le sole risorse destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili, acquisibili all’esterno con costi aggiuntivi. La deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG ha poi richiesto due condizioni per la deroga: risorse etero-finanziate e destinazione a premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale.

Nel caso in esame ricorrono entrambe. Si tratta di incentivi ad personam etero-finanziati, destinati a remunerare il dirigente o il dipendente che ha assistito l’ente solo dopo la riscossione delle spese liquidate in sentenza e il passaggio in giudicato. L’incentivo riferito alla difesa diretta remunera una prestazione professionale identica a quella del difensore abilitato.

La Corte distingue tali compensi da quelli delle avvocature interne, dove l’attività professionale è espressione specifica della prestazione lavorativa. Richiama il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e il CCNL dirigenti del 16 luglio 2024, che ammettono compensi aggiuntivi per spese giudiziarie. Ribadisce infine il principio della Cassazione n. 21520 del 2024: il contratto integrativo non può prevedere trattamenti migliorativi oltre i limiti del CCNL.

Il quesito sull’incentivo in caso di spese compensate è dichiarato inammissibile, perché attiene all’interpretazione di istituti contrattuali e non ai vincoli di finanza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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