Metodo mafioso configurabile anche senza associazione: rilevano le modalità evocative (Cass. pen. Sez. II n. 40991 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’utilizzo del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non presuppone l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso, né la partecipazione dell’agente ad essa. È sufficiente che le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare nei confronti dei soggetti passivi la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, anche quando l’azione non sia direttamente indirizzata su di essi. Rilevano a tal fine l’elevato significato simbolico degli atti, la loro attitudine a cagionare assoggettamento e omertà, la professionalità criminale comprovata e il contesto territoriale di radicamento mafioso in cui l’operazione intimidatoria si realizza. In sede di legittimità il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame resta circoscritto alla congruità logica e giuridica dell’apparato argomentativo, senza alcuna revisione del quadro indiziario.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Bari, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura. Le contestazioni provvisorie riguardano la detenzione e il porto in luogo pubblico di materiale esplosivo e una tentata estorsione ai danni del titolare di una società sportiva, finalizzata a indurlo a dimettersi e a cedere la società, con l’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
La difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi valorizzati — platealità delle azioni, uso di armi e ordigni, campagna di stampa denigratoria, rapporti di amicizia con esponenti di un gruppo criminale — non sarebbero sufficienti a integrare l’aggravante, non essendo stata evocata nella vittima la convinzione di trovarsi dinanzi a un’associazione mafiosa.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del giudice del riesame. Al giudice di legittimità non spetta alcun potere di revisione degli elementi fattuali, dello spessore degli indizi o delle caratteristiche soggettive dell’indagato. Il controllo è circoscritto alla presenza di due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e l’assenza di illogicità evidenti.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000 e di Sez. II n. 27866 del 17.06.2019, il Collegio ribadisce che non è ammesso il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate nel merito.
Nel merito dell’aggravante, la Corte ricorda che avvalersi del metodo mafioso significa avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva. La ratio della norma non è solo punire più gravemente chi usa metodi mafiosi, ma contrastare chi si comporta “da mafioso” ostentando una condotta idonea a coartare i soggetti passivi.
Da qui il principio consolidato: l’aggravante non richiede un’associazione ex art. 416-bis cod. pen. costituita, potendo configurarsi anche a carico di soggetti estranei al reato associativo. È sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa e comprovino una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o da essi sia stato autorizzato. Richiamati Sez. II n. 38094 del 05.06.2013, Sez. II n. 36431 del 02.07.2019 e Sez. I n. 38770 del 22.06.2022, la Corte precisa che le modalità esecutive possono essere evocative anche quando non siano direttamente indirizzate sui soggetti passivi, purché funzionali alla più agevole consumazione del reato.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali criteri: ha desunto l’aggravante dalle modalità dell’azione e non dalle caratteristiche soggettive degli autori, valorizzando il significato simbolico degli atti, la loro idoneità a coartare la volontà della persona offesa, il contesto territoriale di radicamento mafioso e l’omertà delle vittime. Il ricorso, non confrontandosi con tale apparato argomentativo, è giudicato infondato e rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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