Ricettazione e incauto acquisto: distinzione fondata sull’elemento psicologico (Cass. pen. Sez. II n. 40998 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto risiede nell’elemento psicologico: nel primo l’agente ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa, o quantomeno si rappresenta la concreta possibilità in tal senso accettandone il rischio, mentre nel secondo la condotta è connotata da mera colpa. La circostanza che l’imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto, senza fornire alcuna attendibile giustificazione su tale possesso, integra il dolo della ricettazione, anche nella forma eventuale, poiché rivela una volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Tale principio non deroga alla disciplina dell’onere della prova: non si impone all’imputato di provare l’origine del possesso, ma solo di fornire una spiegazione attendibile, assolvendo a un onere di allegazione e non probatorio. Infine, il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la prevalenza dell’elemento decisionale, salvo che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile, emendabile ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., estinto per intervenuta prescrizione, e confermava il giudizio di responsabilità per il residuo addebito di ricettazione di beni con marchi e segni distintivi contraffatti, rideterminando la pena.

Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e un errore materiale nel dispositivo in punto di pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che il vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto non è deducibile. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 29541 del 16.07.2020, secondo cui i vizi di motivazione non sono denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, dovendosi in tal caso dedurre la violazione di legge.

Nel merito, la Corte osserva che la consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa della merce è stata desunta dall’assenza di giustificazioni sulla disponibilità della stessa, priva di imballaggio originale, di cartellini e di documentazione d’acquisto. Tale costrutto è aderente all’orientamento consolidato secondo cui il possesso ingiustificato di un bene provento di delitto integra il dolo della ricettazione, anche eventuale, perché rivela una volontà di occultamento.

Il Collegio precisa che tale principio non deroga ai canoni sull’onere della prova né vulnera le guarentigie difensive: è la stessa struttura della fattispecie a richiedere l’accertamento sulle modalità acquisitive della res. All’imputato non si chiede di provare l’origine del possesso, ma solo di fornire una spiegazione attendibile, assolvendo a un onere di allegazione valutabile dal giudice secondo il libero convincimento.

Da ciò la Corte fa discendere la correttezza dell’esclusione della riqualificazione nel reato di cui all’art. 712 cod. pen., poiché il criterio distintivo rispetto alla ricettazione consiste proprio nell’elemento psicologico, richiamando le Sezioni Unite n. 12433 del 26.11.2009.

Quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte li dichiara generici, essendo i vizi motivazionali denunciati in via cumulativa e privi di confronto con la motivazione impugnata. Il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto adeguato, poiché l’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo e non costituisce un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi.

È invece fondato il quarto motivo: la Corte di appello era incorsa in un errore materiale, avendo indicato in dispositivo una pena superiore a quella di primo grado, non modificabile in peius in assenza di appello del pubblico ministero. Poiché il contrasto tra dispositivo e motivazione è emendabile ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., la Corte rettifica il dispositivo nel senso indicato in motivazione e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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