Ricorso in Cassazione avverso patteggiamento inammissibile per motivi non consentiti (Cass. pen. Sez. VII n. 34664 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra cui l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tale censura è deducibile, in sede di legittimità, solo quando l’errore emerga come errore manifesto dalla stessa sentenza impugnata, espressivo di una palese svista del giudice. È invece inammissibile il motivo che richieda una verifica degli atti del procedimento, del tipo di quella dibattimentale, per far emergere il preteso errore. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 14.01.2026, resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorso è stato proposto per motivi che la stessa parte ritiene attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti. Nel corso del giudizio è pervenuta una memoria nell’interesse dell’imputato, con cui si è chiesta l’assegnazione del ricorso alla Sesta Sezione, insistendosi sulla censura relativa alla qualificazione giuridica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La disposizione stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate.
Il Collegio precisa che la norma si applica, per espressa previsione dell’art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data successiva. Nel caso esaminato la richiesta risulta posteriore a tale data, con conseguente operatività della disciplina restrittiva.
La Corte richiama la propria elaborazione giurisprudenziale, citando Sez. 4 n. 13749 del 23.03.2022 e Sez. 1 n. 15553 del 20.03.2018, secondo cui il legislatore ha cristallizzato nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il risultato dell’orientamento maturato prima della novella. Già in precedenza si consentiva di dedurre l’erronea qualificazione giuridica del fatto solo in presenza di un errore manifesto, ossia di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice.
Resta esclusa l’ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile solo attraverso una specifica attività di verifica degli atti del procedimento, del tipo di quella dibattimentale: in tal senso la Corte richiama Sez. 7 n. 39600 del 10.09.2015, che dichiarò inammissibile l’impugnazione fondata su aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione.
Nel caso concreto un errore di tal fatta non è stato dedotto dal ricorrente. La memoria difensiva, pur insistendo sulla censura relativa alla qualificazione giuridica, non introduce elementi idonei a configurare l’errore manifesto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.