Natura denkmal, competenze e sanatoria: legittimo il rigetto (TAR Trentino-Alto Adige n. 322 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di beni paesaggistici, la Wiederherstellungsverfügung ex art. 99 LG 9/2018 è legittima ove sia accertata la realizzazione di interventi senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, anche a prescindere dall’esito della domanda di autorizzazione in sanatoria ex art. 100 LG 9/2018. La competenza a svolgere l’istruttoria e ad adottare il provvedimento appartiene al Amt für Natur quando oggetto di tutela sia un Naturdenkmal, e non un’area tutelata per la bellezza del paesaggio. Il Ressortdirektor può sottoscrivere, in sostituzione del direttore di ripartizione assente o impedito, il provvedimento già predisposto dall’ufficio competente. L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria costituisce atto di ampia discrezionalità, sindacabile solo per errore di fatto, sproporzione o manifesta illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente ha realizzato, in area classificata nel piano paesaggistico comunale come Naturdenkmal (“Buckelwiesen”), un fabbricato agricolo con cucina, in difformità dal progetto assentito, unitamente a movimenti di terra e a disboscamenti che hanno alterato la morfologia del sito. Il Amt für Natur, accertata l’assenza di autorizzazione paesaggistica, ha avviato il procedimento e ha adottato il provvedimento di ripristino dello stato originario, comprensivo dell’ordine di demolizione della porzione ricadente nel monumento naturale.

Il ricorrente ha proposto Aufsichtsbeschwerde alla Giunta provinciale, respinta con delibera n. 243 dell’08.04.2025. Ha inoltre presentato un progetto di risanamento per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, anch’essa negata con provvedimento del 20.12.2022, confermato dalla delibera n. 242 dell’08.04.2025. Con ricorso al TAR ha impugnato tutti gli atti, deducendo incompetenza, eccesso di potere e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato anzitutto i motivi relativi all’ordine di ripristino. Quanto alla dedotta incompetenza del Ressortdirektor a sottoscrivere il provvedimento in sostituzione della direttrice di ripartizione, il TAR ha richiamato l’art. 19 LG 10/1992, che attribuisce al superiore diretto l’esercizio delle funzioni dirigenziali in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare. La norma sull’avocazione di cui all’art. 6, comma 4-bis, LG 10/1992 riguarda l’attrazione della competenza su una pluralità di atti e non è necessaria per la firma del singolo provvedimento già istruito dall’ufficio.

Il TAR ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n. 11776 del 12.05.2017; Cass. Sez. I n. 3454 del 15.02.2007) secondo cui, in presenza di una disposizione che prevede il sostituto, questi esercita tutti i poteri del titolare e, ove il titolo della sostituzione non risulti dall’atto, opera la presunzione iuris tantum del suo corretto esercizio. Il successivo art. 32 LG 6/2022 conferma, in chiave sistematica, la legittimazione del Ressortdirektor a intervenire in caso di inerzia delle figure subordinate.

Quanto alla competenza dell’Amt für Natur, il collegio ha distinto il Naturdenkmal, oggetto naturale singolo tutelato per la sua unicità geologica o ecologica, dal Landschaftsschutzgebiet, tutelato per la bellezza e l’identità del paesaggio. Poiché nel caso concreto si trattava di accertare la compromissione di un monumento naturale e di stabilire le misure di ripristino, e non di valutare l’inserimento di un’opera nel contesto paesaggistico, la competenza istruttoria e decisoria spettava all’Amt für Natur. Il provvedimento del 20.12.2022 è stato comunque sottoscritto dal direttore dell’Amt für Landschaftsplanung, munito di delega ai sensi dell’art. 67 LG 9/2018.

Infine, il TAR ha ritenuto non sindacabile nel merito il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, atto espressione di ampia discrezionalità, e ha confermato la valutazione del consulente tecnico esterno, che ha escluso la rilevanza del pregresso movimento franoso ai fini della perdita di tutela del sito. Dato che la classificazione del monumento naturale nel piano paesaggistico non è stata autonomamente impugnata, le censure sulla presunta compromissione anteriore del bene sono state respinte. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *