Minacce a un carabiniere e ricettazione: irrilevante la mancata consumazione della prima se il fatto è comunque previsto come reato (Cass. civ. Sez. 2 n. 15626 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro nella fase prodromica all’avvio di un procedimento disciplinare è legittimo solo se condotto con modalità rispettose dei principi di cui all’art. 5, par. 1, del Regolamento UE n. 2016/679, e in particolare del principio di minimizzazione, restando irrilevante la circostanza che i dati siano già conosciuti dai destinatari della comunicazione. La violazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità di controllo dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, previsto dall’art. 37, par. 7, del Regolamento UE n. 2016/679, è sanzionabile ex art. 83, par. 4, del medesimo Regolamento anche in assenza di un danno concreto, essendo la condotta omissiva di per sé rilevante.

Il Fatto

Con provvedimento n. 23/2021, il Garante per la protezione dei dati personali dichiarava l’illiceità del trattamento effettuato da un Comune, che aveva inviato ai componenti del Corpo di Polizia Locale una nota di un comitato interno, allegando una lettera anonima contenente giudizi negativi su un dipendente e un questionario volto a sollecitare la condivisione o meno di quei giudizi, imponendo una sanzione pecuniaria di € 10.000,00. L’ente proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Ancona, il quale respingeva il ricorso con sentenza n. 691/2022. Il Comune ricorreva quindi per cassazione, deducendo plurimi motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta distintamente i profili di doglianza. In primo luogo, i giudici di legittimità escludono che la tardiva costituzione del Garante nel giudizio di opposizione ex artt. 152 d.lgs. n. 196/2003 e 10 d.lgs. n. 150/2011 determini l’accoglimento dell’opposizione per decadenza. Il termine per il deposito della documentazione, di cui all’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011, non è perentorio, e il giudice può comunque sopperire all’inerzia dell’Amministrazione esercitando i poteri istruttori d’ufficio, come previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c. per il rito del lavoro.

Sul merito della violazione, la Corte ritiene infondate le censure del Comune riguardanti la legittimità del trattamento. Anche ammettendo l’esistenza di una base normativa, le modalità di invio della lettera anonima e del questionario, accompagnati da una comunicazione ufficiale, hanno attribuito al documento una connotazione eccedente rispetto all’interesse perseguito. In tal modo, il giudice di merito ha correttamente ravvisato la violazione del principio di minimizzazione, non assumendo rilievo la pregressa conoscenza del documento da parte dei destinatari, in quanto l’invio ufficiale integra un quid pluris rispetto alla mera conoscenza informale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 486 c.p.

Tutte le 2 sentenze sull'art. 486 c.p.

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