Dichiarazioni spontanee del trasgressore utilizzabili senza garanzie penali (Cass. civ. Sez. 2 n. 438 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazioni del codice della strada, le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese spontaneamente dal trasgressore e inserite nel verbale di contestazione, ai sensi dell’art. 383 d.P.R. n. 495/1992, possono essere utilizzate in sede giudiziale. La natura amministrativa della sanzione esclude l’estensione a tali dichiarazioni delle regole e dei principi propri del processo penale, ivi compreso l’avviso della facoltà di non rispondere. L’apprezzamento circa l’idoneità delle dichiarazioni a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Reggio Emilia aveva respinto l’opposizione proposta dal conducente avverso il verbale di accertamento della polizia stradale, che gli contestava la violazione dell’art. 179, comma 2, cod. strada per aver guidato senza aver inserito la carta conducente nel cronotachigrafo digitale. Nel verbale erano state inserite le dichiarazioni del conducente, il quale aveva ammesso di aver estratto la carta “per far tornare i conti” delle ore di guida.
Il Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto l’appello, ritenendo le dichiarazioni pienamente utilizzabili: al procedimento sanzionatorio amministrativo non sarebbe applicabile la regola penale dell’avviso all’indagato della facoltà di non rispondere. Avverso tale sentenza il conducente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha affrontato l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamentava la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150/2011 per l’utilizzo delle dichiarazioni autoaccusatorie rese senza il preventivo avviso della facoltà di non rispondere.
Richiamando il proprio indirizzo costante, la Corte ha ribadito che, in materia di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dal trasgressore e inserite nel verbale possono essere utilizzate in sede giudiziale. Il carattere non punitivo della sanzione amministrativa costituisce il fondamento giuridico che esclude l’estensione a tali dichiarazioni dei principi e delle regole dettati per il diritto penale.
La Corte ha precisato che la circostanza che il trasgressore si sia avvalso della facoltà di rendere dichiarazioni spontanee, e non sia stato obbligato dai verbalizzanti, traspare dal verbale di sommarie informazioni, che ha fede privilegiata e reca la locuzione “spontaneamente dichiara”, indice della scelta libera della parte.
Sotto diverso profilo, la Corte ha rilevato che l’idoneità delle dichiarazioni a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità integra un accertamento di fatto, adeguatamente motivato dal giudice d’appello e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 700,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., in quanto deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato.
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Nota della Redazione
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