Minusvalenza da cessione tra parti correlate e riparto dell’onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 7752 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La minusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni relativi all’impresa si determina, ai sensi dell’art. 66, primo comma, TUIR (nel testo applicabile ratione temporis), con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, e dunque quale differenza tra il costo originario rettificato e il corrispettivo conseguito, non già tra il valore normale del bene e il prezzo di rivendita. In presenza di operazione antieconomica tra parti correlate, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva il reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l’onere della prova contraria. Non integra nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il percorso argomentativo succinto ma comprensibile che consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione.

Il Fatto

La società contribuente, esercente l’attività di costruzione di edifici, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2003, con cui l’Ufficio – all’esito di verifica e di PVC – ha accertato maggiori IRPEG, IRAP e IVA in relazione a una operazione di cessione di un immobile, acquistato nel 2002 a un prezzo superiore a quello di rivendita nel 2003.

L’operazione aveva generato una minusvalenza, disconosciuta dall’Ufficio, che riteneva l’iscrizione della stessa finalizzata ad abbattere una plusvalenza da contenzioso. La CTP di Cagliari ha rigettato il ricorso; la CTR della Sardegna ha parzialmente accolto l’appello, ritenendo il prezzo di cessione in linea con il mercato sulla base di una perizia. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il secondo motivo – logicamente pregiudiziale – è infondato. La nullità della sentenza per palese illogicità ricorre solo in caso di assoluta mancanza del percorso logico o di manifesta apparenza dello stesso, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter decisionale (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014). Nella specie la decisione sul quantum della plusvalenza risulta costruita sulla differenza tra corrispettivo di cessione e valore di perizia: percorso succinto ma comprensibile.

Il primo motivo è fondato. Per il periodo di imposta 2003, l’art. 54, secondo comma, TUIR pro tempore – analogo all’attuale art. 86 TUIR – definisce la plusvalenza come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri accessori, e il costo non ammortizzato. Corrispondentemente, l’art. 66, primo comma, TUIR (attuale art. 101 TUIR) determina la minusvalenza con gli stessi criteri. La minusvalenza va dunque calcolata quale differenza tra costo originario rettificato e corrispettivo conseguito, non già tra valore normale e prezzo di rivendita.

La Corte rileva inoltre che l’operazione si è svolta in un contesto di parti correlate: le società coinvolte avevano avuto, anche in periodi diversi, lo stesso amministratore ed erano legate da rapporti di partecipazione societaria. In tale ipotesi, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento, l’Amministrazione può desumere in via induttiva il reddito, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti (Cass., Sez. VI, n. 35713 del 2022). Sul contribuente grava l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione né delle modalità di calcolo della minusvalenza, né delle regole di riparto dell’onere della prova. Il ricorso è pertanto accolto in relazione al primo motivo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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