Il giudice tributario non può utilizzare prove acquisite in altro processo (Cass. civ. Sez. 5 n. 12955 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza di legittimazione passiva, il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per controversie tributarie insorte dopo il trasferimento alle agenzie fiscali di poteri e competenze. Il giudice tributario non può fondare la decisione su documenti acquisiti d’ufficio da un diverso processo pendente innanzi a sé, ancorché tra le stesse parti: il potere istruttorio ex art. 7 d.lgs. n. 546/1992 ha funzione integrativa e non sostitutiva degli elementi di prova, dovendo supplire solo a obiettive situazioni di incertezza e non alle carenze istruttorie della parte onerata. La violazione del principio di non contestazione è censurabile in cassazione solo se il ricorrente trascriva gli atti da cui essa risulta, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito. La motivazione è apparente solo quando reca argomentazioni inidonee a far percepire il fondamento della decisione, al di sotto del “minimo costituzionale” ex art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava, per l’anno 2017, IRES, IRAP ed IVA conseguenti all’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, emesse da diverse imprese del settore petrolifero. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava parzialmente l’appello: per le operazioni intercorse con due delle imprese indicate, riteneva dimostrata la natura fittizia sulla base di documenti contenuti nel fascicolo di un altro giudizio, relativo a una diversa annualità d’imposta e trattato nella medesima udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, unico soggetto passivamente legittimato essendo l’Agenzia delle Entrate a seguito del trasferimento dei rapporti giuridici operato dall’art. 57, comma 1, d.lgs. n. 300/1999.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, con cui la società lamentava la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 115 c.p.c.. Ha rilevato che il testo ratione temporis applicabile dell’art. 7, come interpretato alla luce del principio di terzietà di cui all’art. 111 Cost., attribuisce al giudice tributario un potere istruttorio solo integrativo, esercitabile unicamente in presenza di un’obiettiva situazione di incertezza e quando la parte onerata non possa altrimenti integrare la prova. Tale potere non consente di sopperire alle carenze istruttorie delle parti né, tantomeno, di acquisire d’ufficio documenti da un diverso processo pendente, sia pure tra le stesse parti.
La Corte ha poi escluso rilievo all’eccezione dell’Amministrazione, secondo cui i documenti sarebbero stati prodotti nel presente giudizio: la sentenza impugnata aveva espressamente affermato di fondarsi su atti di altro fascicolo, sicché il giudice del rinvio dovrà verificare quali documenti risultino regolarmente prodotti nel presente giudizio. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale, riguardanti la prova dei fatti costitutivi della pretesa, sono stati dichiarati assorbiti; il quarto, sulla motivazione apparente, è stato dichiarato inammissibile per genericità.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, la Corte ha rigettato tutti i motivi. Il primo, sulla violazione del principio di non contestazione, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, non avendo l’Amministrazione indicato i singoli fatti pacifici né trascritto gli atti idonei a dimostrarne la conoscenza in capo alla contribuente. Il secondo, sulla motivazione apparente della sentenza nella parte in cui accoglieva l’appello, è stato ritenuto infondato: la motivazione era chiara nell’affermare la carenza probatoria, essendo del resto diversi i piani della motivazione dell’atto e della prova della pretesa. Il terzo e il quarto motivo, riguardanti la valutazione degli elementi presuntivi, sono stati rigettati perché il giudice d’appello aveva ritenuto non dimostrati i fatti stessi, sicché alcun ragionamento presuntivo poteva essere fondato su di essi.
Nota della Redazione
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