La minuta del verbale conferma l’errore materiale e non vizia la rettifica (TAR Molise n. 359 del 29.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La minuta del verbale di una commissione esaminatrice non costituisce atto autonomo e non è fonte di alcun effetto giuridico: essa ha rilievo solo come strumento complementare idoneo a documentare la corretta determinazione volitiva già espressa dall’organo collegiale. Il verbale successivo, anche se redatto dopo lo svolgimento della prova, certifica con fede privilegiata i fatti storici già accaduti e può attestare l’errore materiale commesso nella trascrizione dei punteggi, legittimando la rettifica della graduatoria in autotutela. Chi contesti la veridicità del contenuto del verbale, atto pubblico assistito da fede privilegiata, deve proporre querela di falso ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., non essendo sufficiente la mera allegazione dell’illogicità.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla selezione indetta dalla Regione Molise per un avvocato con competenze in diritto ambientale, finanziata nell’ambito del PNRR. La graduatoria approvata con la determinazione n. 4 del 9 maggio 2024 la vedeva vincitrice con punti 35,36, davanti al controinteressato collocato secondo con 35,12.
Su istanza di accesso di quest’ultimo, la Commissione rilevava un refuso nella trascrizione del punteggio del colloquio e la Regione annullava in autotutela la graduatoria con la determinazione n. 19 del 21 giugno 2024. Nella nuova graduatoria il controinteressato diveniva vincitore. La ricorrente impugnava gli atti, deducendo che la rettifica si fondava su una minuta informale, priva di data, sottoscrizione e protocollo, e quindi su un atto giuridicamente inesistente. Seguivano due atti di motivi aggiunti e due ricorsi incidentali del controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’amministrazione ha esercitato poteri discrezionali di valutazione comparativa degli aspiranti; la posizione del candidato è dunque di interesse legittimo e la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, la questione centrale riguarda il valore della minuta. Richiamando consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR afferma che il verbale certifica fatti storici già accaduti e che il difetto di verbalizzazione non comporta l’inesistenza dell’atto amministrativo. Il verbale B del 3.6.2024 ha attestato che la valutazione del colloquio era stata di 9-9-9 per ciascun commissario e per entrambe le domande, smentendo la trascrizione 9-8-9 e 9-9-8.
La minuta non ha quindi rilievo autonomo: è servita unicamente a ricostruire la corretta voluntas della Commissione. La censura della ricorrente si appunta sulla sola, suggestiva, affermazione dell’esercizio di memoria dei commissari, senza contestare puntualmente il contenuto dei verbali. Il Collegio rileva inoltre che la contestazione della veridicità di atti pubblici assistiti da fede privilegiata avrebbe imposto la proposizione della querela di falso ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., iniziativa non assunta.
Quanto alla riconvocazione della Commissione, il motivo è generico e non pertinente il richiamo all’art. 93, comma 6, d.lgs. n. 36/2023. L’organo è stato attivato su input della Direzione regionale per esaminare l’istanza di autotutela. Sulla decurtazione dei titoli, il Collegio ritiene coerente e scevro da illegittimità il disconoscimento dei 2,4 punti, attribuiti per corsi di formazione seguiti in qualità di relatrice e non di discente; la loro valorizzazione nel curriculum rientra nella discrezionalità della Commissione, non sindacabile nel merito. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; i ricorsi incidentali dichiarati improcedibili per carenza di interesse. Spese compensate.
Nota della Redazione
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