Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte chiude il giudizio sul silenzio (TAR Molise n. 358 del 29.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in corso di giudizio, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia alla pretesa sostanziale e pronuncia la sola declaratoria di rito, senza esaminare il merito delle censure. La formalizzazione, irrituale e tardiva, di un provvedimento di diniego sul silenzio, seguita dalla presentazione di una nuova istanza di sanatoria, integra il venir meno dell’interesse alla decisione. La compensazione delle spese di lite consegue alla peculiarità dell’esito della vicenda contenziosa.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il tacito rigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presso il Comune di Isernia in data 27.4.2022. Con il medesimo ricorso ha chiesto l’accertamento della regolarità e conformità urbanistica ed edilizia delle opere realizzate e, ove necessario, la declaratoria di inefficacia dell’ordinanza di demolizione emessa dall’amministrazione.

Il Tribunale, con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 5.10.2022, ha respinto l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora, impartendo al Comune specifici incombenti istruttori. Il Comune di Isernia si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Con memoria del 17.10.2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alle conseguenze processuali della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte che ha proposto il ricorso. Il Collegio è chiamato a stabilire se il venir meno dell’interesse imponga l’esame del merito o si traduca in una pronuncia di rito.

La ricorrente ha evidenziato che, in seguito alla propria richiesta, l’amministrazione — “seppure irritualmente e tardivamente” — ha formalizzato un provvedimento di diniego, depositato in atti, avverso il quale non ha ritenuto di proporre ulteriore ricorso per ragioni di economia processuale. Ha invece privilegiato la presentazione di una nuova e più articolata istanza di sanatoria, depositata il 21.07.2023, unitamente a una presupposta richiesta di acquisizione di parte del suolo comunale e di rilascio di parere paesaggistico semplificato.

Su queste premesse il Tribunale applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara il ricorso improcedibile. La pronuncia si fonda esclusivamente sulla presa d’atto della motivata dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla parte con la memoria del 17.10.2025, senza alcuna valutazione nel merito dei quattro motivi di gravame articolati.

Quanto alle spese di lite, il Collegio dispone la compensazione tra le parti in ragione dell’esito della vicenda in controversia. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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