Continuazione in executivis e recidiva reiterata aumento minimo ex art 81 cp (Cass. pen. Sez. I n. 19866 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva postula, per i soggetti recidivi reiterati, il rispetto del limite minimo di aumento di un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen., allorché la recidiva sia stata accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati unificati. Detto limite si riferisce all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura dei singoli aumenti. Inoltre, qualora il giudice della cognizione abbia disposto la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria secondo il criterio di cui all’art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione non può applicare il differente criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 cod. pen., pena un inammissibile trattamento sanzionatorio peggiorativo in sede di esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Rimini, quale giudice dell’esecuzione, aveva parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati con diverse sentenze e decreti penali di condanna, rideterminando la pena complessiva per alcuni gruppi di reati. Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo plurime violazioni di legge in ordine alla determinazione degli aumenti per i reati-satellite, all’applicazione di riduzioni di pena non dovute e al criterio di conversione della pena detentiva adottato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che, nell’aumentare la pena per i reati satellite, aveva mantenuto la conversione della componente detentiva in pena pecuniaria già effettuata in sede di cognizione. In particolare, con riferimento al primo motivo, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 40983 del 2018, Giglia, evidenziando come, nel caso di specie, l’aumento fosse stato correttamente operato sulla pena pecuniaria risultante dalla conversione delle pene detentive. Ha altresì rigettato le censure riguardanti l’applicazione della riduzione ex art. 459 cod. proc. pen., ritenendole prive di fondamento e, comunque, non lesive del principio di legalità della pena.
Ha invece accolto il terzo motivo, ravvisando la violazione dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. La Corte ha richiamato il principio per cui il limite minimo di aumento di un terzo per la continuazione si applica solo quando l’imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva precedente alla commissione dei reati. Nel caso di specie, essendo il soggetto recidivo, l’aumento minimo avrebbe dovuto essere di sei mesi di reclusione e 400 euro di multa, mentre il giudice dell’esecuzione aveva quantificato un aumento inferiore. La Corte ha precisato che tale limite si riferisce all’aumento complessivo per la continuazione, non ai singoli aumenti.
Infine, la Corte ha rigettato il quarto motivo, affermando il principio di diritto per cui, in tema di continuazione in sede esecutiva di reati giudicati con decreti penali, il giudice dell’esecuzione non può discostarsi dal criterio di conversione già adottato dal giudice della cognizione ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., non potendo applicare il diverso criterio di cui all’art. 135 cod. pen., che determinerebbe un inammissibile trattamento peggiorativo. La Corte ha concluso annullando l’ordinanza impugnata limitatamente all’aumento di pena per i reati-satellite in ragione della recidiva, con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione personale.
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Nota della Redazione
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